IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1990, con il quale e' stato stabilito l'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirugici; Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1990, con il quale e' stata sospesa l'efficacia del decreto ministeriale del 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirugici; Ritenuto necessario prorogare la sospensione dell'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale del 2 luglio 1990 relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici in attesa della definizione del riesame da parte del Consiglio superiore di sanita' alle posizioni assunte dalla commissione delle Comunita' europee; Decreta: Articolo unico 1. Per le ragioni specificate nelle premesse, la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 2 luglio 1990, relativo all'assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, e' prorogata fino al 20 giugno 1991. 2. Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 gennaio 1991 Il Ministro: DE LORENZO