IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  l'utilizzazione  di  somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che  le  somme  di  cui  al  sopra  citato  art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e  che  pertanto,
al  fine  di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici,
che si appalesa improcrastinabile, e'  necessario  far  ricorso  alla
residua  disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 30 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,  convertito  dalla  legge  28
febbraio 1990, n. 38;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le risultanze dei verbali di sopralluogo datati 17 marzo 1989
e 25 novembre 1989 nei quali il Gruppo nazionale per la difesa  delle
catasfrofi  idrogeologiche  ha  ravvisato  una situazione di pericolo
incombente per la pubblica e  privata  incolumita'  dovuta  a  caduta
massi sull'abitato sottostante tutto il versante del monte Arezzo;
  Vista la nota n. 2737/GAB. datata 27 novembre 1989 della prefettura
di L'Aquila con la quale si segnalano  dei  cedimenti  di  massi  dal
monte  Arezzo  che hanno messo seriamente a repentaglio l'incolumita'
dei cittadini di Capistrello;
  Vista  la  nota  n.  6915  datata  28  dicembre  1990 del comune di
Capistrello con la quale oltre a rappresentare, nuovamente, lo  stato
di pericolo per l'abitato urbano, allega la delibera di giunta n. 525
del 28 dicembre 1990 nella quale, tra l'altro, si  quantifica  in  L.
4.673.042.000  un  primo  progetto  stralcio  per  il risanamento dei
luoghi,  comprensivo  delle  opere   piu'   urgenti   pari   a   lire
1.769.497.900;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la necessita' di consentire un immediato intervento teso
alla realizzazione delle opere piu' urgenti  per  l'eliminazione  del
piu'   immediato  pericolo  incombente  per  la  pubblica  e  privata
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui in premessa il comune di Capistrello e'
autorizzato   all'esecuzione   delle   piu'   urgenti   opere    tese
all'eliminazione  del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.