IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  l'utilizzazione  di  somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che  le  somme  di  cui  al  sopra  citato  art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e  che  pertanto,
al  fine  di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici,
che si appalesa improcrastinabile, e'  necessario  far  ricorso  alla
residua  disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 30 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,  convertito  dalla  legge  28
febbraio 1990, n. 38;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  del  28  gennaio  1988, n. 1348/FPC, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Vista la nota n. 4902 del 12 novembre 1990 del comune di Baldissero
Torinese con la quale si trasmette un progetto  di  L.  3.500.000.000
per   l'eliminazione   del   pericolo   incombente  per  la  pubblica
incolumita';
  Viste  le risultanze del verbale di sopralluogo in data 1› dicembre
1990, nel quale il gruppo nazionale per la  difesa  delle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per
la pubblica incolumita' in varie aree dell'abitato urbano;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di consentire un primo finanziamento per
l'eliminazione del pericolo piu' imminente per la pubblica e  privata
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa  il comune di Baldisserro
Torinese   e'   autorizzato   all'esecuzione   delle    opere    tese
all'eliminazione  del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.