IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera a), della legge 1› marzo 1986,
n. 64, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di riequilibrio
e  di  sviluppo dei territori meridionali, demanda al CIPI il compito
di  definire  le  misure  per  il  coordinamento  delle  agevolazioni
stabilite dalle norme che disciplinano l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno con quelle contemplate da altre norme statali,  regionali
e  comunitarie  anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo
delle stesse;
  Tenuto  conto  dei  criteri  stabiliti  dall'art. 12, commi 6 e 12,
della citata legge n. 64/86  riguardo  alla  possibilita'  di  comulo
delle  agevolazioni previste dalla medesima legge n. 64/86 con quelle
stabilite da altre norme nazionali, comunitarie e regionali;
  Considerato che l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo
del Mezzogiorno 1990-92, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo
1990,  demanda al CIPI la disciplina, in materia di agevolazioni alle
attivita' produttive, dei meccanismi di cumulo tra incentivi previsti
dall'intervento  straordinario  nel Mezzogiorno e quelli stabiliti da
altre norme  nazionali,  comunitarie  e  regionali,  riconoscendo  di
primaria  rilevanza  assicurare agli operatori meridionali il massimo
dei vantaggi ottenibili  nel  caso  di  concorso  di  piu'  forme  di
agevolazioni;
  Su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1. Le agevolazioni finanziarie previste da norme statali, regionali
e comunitarie, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o
da  specifiche  direttive  di  questo Comitato, possono cumularsi, in
relazione ad iniziative produttive che si localizzano  nei  territori
meridionali,   con   le  agevolazioni  stabilite  dalle  leggi  sugli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  In   ogni   caso   il   complesso  delle  agevolazioni  finanziarie
(contributi in conto capitale piu' finanziamenti a  tasso  agevolato)
concedibili  in  base  alle  leggi  sugli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e ad altre norme statali,  regionali  e  comunitarie  non
puo'  superare il limite del 75% dell'investimento fisso ammesso alle
agevolazioni finanziarie di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64.
  Alla  determinazione  del  citato  limite  del  75%  concorrono  le
maggiorazioni settoriali e  ubicazionali  di  cui  ai  commi  4  e  5
dell'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/78.
  2.   Le   agevolazioni  previste  dalle  leggi  sugli  investimenti
straordinari nel Mezzogiorno sono da considerarsi aggiuntive rispetto
a   quelle   stabilite   dalle   altre  norme  statali,  regionali  e
comunitarie. Nel caso di superamento del limite del 75%  si  riducono
le agevolazioni concedibili ai sensi della legge n. 64/86.
  3.  Sul  piano  operativo  e  ai  fini del calcolo del cumulo, alle
agevolazioni  ottenibili  in  base  a  norme  statali,  regionali   e
comunitarie,  viene  aggiunto, in primo luogo, il contributo in conto
capitale concedibile nelle misure fissate dall'art. 9 della legge  n.
64/86; per l'eventuale quota residua e fino alla concorrenza del 75%,
la copertura e' assicurata dal finanziamento  a  tasso  agevolato  ai
sensi della citata legge n. 64/86.
  4.  Nel  caso  in  cui l'iniziativa venga realizzata con il sistema
della locazione finanziaria, ai fini della verifica della percentuale
sopra indicata, si tiene conto del contributo in conto capitale e del
finanziamento in base al quale viene  determinato  il  contributo  in
conto  interessi attualizzato. Detto contributo sommato al contributo
in  conto  capitale  costituisce  il  contributo  in   conto   canoni
riconosciuto all'iniziativa.
  5.  Ciacun  ente  o  amministrazione  provvede  autonomamente  alla
concessione delle agevolazioni di propria competenza. L'operatore che
intenda  usufruire  delle  agevolazioni  della  legge  n.  64/86,  in
concorso con  quelle  di  altre  normative,  propone  la  domanda  di
agevolazioni  agli  organi competenti per l'istruttoria specificando,
sotto la propria responsabilita', quali altri benefici  ha  ottenuto,
ovvero e' in attesa di ottenere o intende richiedere.
  Gli istituti di credito, o le societa' di leasing, cui e' pervenuta
la domanda di agevolazioni a valere sulla  legge  n.  64/86,  possono
utilizzare,  anche  ad  integrazione  delle verifiche ed accertamenti
previsti dalla normativa di cui alla citata legge n. 64/86, gli  atti
istruttori   -   che  possono  essere  acquisiti  dagli  operatori  -
eventualmente gia' espletati dai  soggetti  preposti  all'istruttoria
delle  richieste  di  incentivazione  a  valere  su  altre norme, con
particolare riguardo alla legge n. 308/82.
  L'Agenzia  per  la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, o le
regioni per le  iniziative  promosse  da  imprese  artigiane  di  cui
all'art.  9,  comma  14,  della  legge  n.  64/86,  sulla  base delle
risultanze istruttorie degli istituti di credito, o delle societa' di
leasing,  e delle documentazioni attestanti le agevolazioni concesse,
procede al computo delle agevolazioni ed emette il  provvedimento  di
concessione  in  relazione  alla  quota parte di incentivi di propria
spettanza.
  Se  le  agevolazioni  a  valere  sulle  altre  norme sono ancora da
concedere, l'istituto di  credito,  o  la  societa'  di  leasing,  ne
indicano  l'ammontare in via presuntiva in base alle aliquote massime
stabilite dalle norme  stesse.  La  determinazione  viene  comunicata
all'agenzia,  o  alle  regioni  per  le iniziative di competenza, con
l'invio dell'istruttoria.
  6.  In  fase  di  liquidazione  a  saldo  degli  incentivi a carico
dell'intervento straordinario, qualora l'entita'  delle  agevolazioni
concesse  a  valere  sulle  altre  disposizioni  di  legge  non abbia
coinciso con le previsioni iniziali  o  qualora  il  complesso  delle
agevolazioni  stesse  superi  il  75%  del costo ammesso ai benefici,
l'agenzia o  le  regioni  per  quanto  di  competenza,  procedono  al
conguaglio  ovvero  al  recupero  sull'intervento straordinario della
quota parte delle agevolazioni eccedenti il limite del 75%.
  Resta  ferma la possibilita', in sede di liquidazione a saldo degli
incentivi dell'intervento straordinario, di effettuare il cumulo  con
le altre agevolazioni quando queste siano state richieste ed ottenute
successivamente all'emissione del  provvedimento  di  concessione  da
parte  dell'agenzia, o delle regioni per le iniziative di competenza.
  L'agenzia,  o  le  regioni, possono comunque procedere in qualsiasi
momento  alla  riduzione  delle  agevolazioni   quando   si   dovesse
verificare il superamento dell'indicato limite del 75%.
  7.  Le  societa'  finanziarie a partecipazione pubblica che operano
per la promozione di iniziative imprenditoriali, nel caso in  cui  le
societa'   partecipate   richiedano   le   agevolazioni   finanziarie
dell'intervento   straordinario,   possono    concedere,    per    la
realizzazione   delle   iniziative,   anticipazioni   finanziarie  da
rimborsare al momento dell'erogazione  delle  agevolazioni  a  valere
sulla legge n. 64/86.
  8.  Il  finanziamento  agevolato  mediante  l'imissione di prestiti
obbligazionari,  di  cui  all'art.  10  della  legge  n.  64/86,   e'
alternativo,  fatte  salve le fattispecie di cui al comma successivo,
alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del  testo
unico  delle  leggi  sul Mezzogiorno n. 218/78 ed e' concedibile fino
alla copertura del 70% degli investimenti ammessi  alle  agevolazioni
finanziarie,  ferma  restando  la quota di scorte agevolabili fissata
nella misura del 40%.
  Entro   la  predetta  misura  del  70%,  che  puo'  essere  elevata
unicamente ai sensi del disposto di cui al comma 7 dell'art.  63  del
citato  testo  unico  n.  218/78,  il finanziamento di cui sopra puo'
cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69  del
richiamato  testo  unico  n.  218/78  nel  caso  in cui i progetti di
investimento siano definiti nell'ambito dei contratti di programma  e
dei  contratti  di impresa, oppure, nel caso in cui siano proposti da
singole   imprese   e   presentino   caratteristiche    di    elevata
innovativita', di portata strategica nel settore di appartenenza e di
notevole ricaduta sull'indotto e positivi effetti sull'occupazione.
  Nel  caso  di  concorso delle agevolazioni di cui all'art. 10 della
legge n. 64/86 e di cui all'art. 69 del  testo  unico  n.  218/78  il
Ministro  del  tesoro e il Ministro per il mezzogiorno coordinano gli
interventi di rispettiva competenza  e  verificano  il  rispetto  dei
limiti di cumulo. Le risultanze istruttorie relative al finanziamento
di cui all'art. 10 e al contributo in conto capitale  sono  trasmesse
al CIPI rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro per il
mezzogiorno  per   l'ammissibilita'   del   predetto   cumulo   delle
agevolazioni,   anche   nel  caso  di  iniziative  che  realizzino  o
raggiungano investimenti fissi non superiori al limite massimo  dello
scaglione  di  cui  all'art.  9,  comma 7, lettera b), della legge n.
64/86.
  Il   Ministro   per   il  mezzogiorno  verifica  la  compatibilita'
finanziaria delle singole operazioni con le risorse disponibili.
   Roma, 20 dicembre 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO