IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante "disposizioni
in materia  di  finanza  pubblica"  convertito  con  modificazioni  e
integrazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155;
  Visto  in  particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 65/1989
che, tra l'altro, assegna al CIPE il compito di determinare entro  il
31  dicembre  di ciascun anno i settori prioritari cui debbono essere
indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e  loro
consorzi  e  comunita'  montane mediante l'assunzione di mutui con la
Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale  degli  istituti
di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo;
  Visto  l'art.  4,  comma 8, che fa comunque salve le disponibilita'
determinate da specifici provvedimenti legislativi;
  Ravvisata  la  necessita' di coordinare ed indirizzare la spesa per
gli investimenti degli  enti  locali  in  infrastrutture  e  pubblici
servizi, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze emergenti;
  Viste  le proprie precedenti delibere del 30 marzo 1989 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1989) e del 19  dicembre
1989  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1990)
che, in attuazione di quanto disposto dalla norma sopracitata,  hanno
individuato i settori cui prioritariamente indirizzare gli interventi
relativi agli anni 1989 e 1990;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  primari di infrastrutture del
territorio e pubblici servizi permane anche  per  l'anno  1991  quale
fondamento  alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti,  della   Direzione   degli   istituti   di   previdenza   e
dell'Istituto per il credito sportivo alle province, ai comuni e loro
consorzi ed alle comunita' montane.
  Resta   confermato  il  rilievo  da  dare  al  soddisfacimento  dei
fabbisogni emergenti con particolare  riferimento  alle  istanze  che
promanano dalle grandi aree urbane e metropolitane.
  A  tal  fine  e'  ribadito  l'ordine  prioritario da assegnare alle
seguenti tipologie di opere ai fini dell'accoglimento  delle  domande
di concessione dei mutui:
  1› Gruppo di opere:
   oper fognarie e depurative, smaltimento rifiuti;
   opere acquedottistiche;
   opere  per  impianti  di illuminazione, elettrodotti, metanodotti,
gasdotti;
   opere stradali, parcheggi e metropolitane;
   edifici scolastici.
  Nell'ambito  di  questo  primo  gruppo cui, peraltro, e' necessario
riconoscere priorita' trattandosi di  opere  indispensabili,  debbono
essere primariamente affrontate le nuove ed immediate esigenze cioe':
   per le aree urbane: parcheggi e metropolitane;
   per  l'intero territorio nazionale: gli impianti di smaltimento ed
i metanodotti.
  2› Gruppo di opere:
   impianti sportivi;
   parchi e giardini.
  3› Altre opere.
  A  ciascun gruppo di opere, con sottostanti tipologie di intervento
e con lo stesso ordine prioritario, sono assimilati gli interventi di
carattere  manutentorio  diretti  alla conservazione del patrimonio e
dei servizi pubblici.
   Roma, 20 dicembre 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO