IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma I; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere del Consiglio nazionale universitario del 10 maggio 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 354, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Bari, e' aggiunta una nuova scuola con la seguente denominazione: "Scuola diretta a fini speciali in informatica". Dopo l'art. 364, relativo alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla istituzione della Scuola diretta a fini speciali in informatica: Scuola diretta a fini speciali in informatica Art. 365. - E' istituita presso l'Universita' di Bari una scuola diretta a fini speciali in informatica. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati. La scuola rilascia il diploma in informatica. Art. 366. - Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede 250 ore di insegnamento e 250 ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con Enti pubblici e privati), la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti. Art. 367. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'istituto di scienze dell'informazione e i dipartimenti di matematica e di fisica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 368. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: istituzioni di matematica; introduzione agli algoritmi e alla programmazione; architettura degli elaboratori; linguaggi e metodi di programmazione; due insegnamenti scelti tra quelli opzionali. 2 Anno: sistemi per l'elaborazione dei dati; basi di dati; sistemi informativi; tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: applicazioni della ricerca operativa; applicazioni gestionali; automazione degli uffici; automazione industriale; elementi di elettronica; elementi di progettazione di sistemi digitali; fondamenti di informatica; matematica computazionale; probabilita' e statistica; sistemi operativi; telematica e sistemi distribuiti. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Gli insegnamenti di sistemi per l'elaborazione dei dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 369. - Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attivita' sperimentali. Art. 370. - E' obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno 80 ore. Tale tirocinio consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software. Art. 371. - La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Art. 372. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica, predisposto sotto la guida di un docente. Art. 373. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 27 ottobre 1990 Il rettore