Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963,   n.   930,   esaminata   la  domanda  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione  di
origine  controllata  "Colli Bolognesi" propone il riconoscimento del
disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                      Disciplinare di produzione
     della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
   Art.   1.   -  La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli
Bolognesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Art.  2.  -  I  vini a denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" debbono essere ottenuti dalle uve provenienti  da  vigneti
aventi  nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
   Barbera:
    vitigni: Barbera almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione
di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese purche'
in misura non superiore al 15% del totale.
   Merlot:
    vitigni:  Merlot almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione
di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa
a sapore non aromatico in misura non superiore al 15% del totale.
   Sauvignon:
    vitigni:   Sauvignon   almeno   l'85%.  Possono  concorrere  alla
produzione di  detto  vino  anche  le  uve  provenienti  dal  vitigno
Trebbiano  romagnolo  purche'  non  in  misura  superiore  al 15% del
totale.
   Riesling italico:
    vitigni:  Riesling  italico almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di  detto  vino  anche  le  uve  provenienti  dai  vitigni
Trebbiano  romagnolo  e Riesling renano, da soli o congiuntamente, in
misura non superiore al 15% del totale.
   Pignoletto:
    vitigni:   Pignoletto   almeno  l'85%.  Possono  concorrere  alla
produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca
bianca  non  aromatici  "raccomandati"  e  "autorizzati",  da  soli o
congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.
   Cabernet sauvignon:
    vitigni: Cabernet sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno  Merlot
in misura non superiore al 15% del totale.
   Pinot bianco:
    vitigni:  Pinot  bianco  almeno  l'85%.  Possono  concorrere alla
produzione di  detto  vino  anche  le  uve  provenienti  dal  vitigno
Trebbiano  romagnolo  purche'  in  misura  non  superiore  al 15% del
totale.
   Bianco:
    vitigni: Albana almeno il 60%. Trebbiano romagnolo almeno il 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino per  il  complessivo
rimanente  anche i vitigni Trebbiano toscano, Riesling italico, Tocai
friulano, Montu. Dopo tre anni dall'entrata in  vigore  del  presente
disciplinare  rimangono  unici costituenti l'Albana dal 60% all'80% e
Trebbiano romagnolo dal 20 al 40%.
   Art.  3.  -  La  zona  di  produzione  delle  uve  dei vini "Colli
Bolognesi" comprende: in provincia  di  Bologna  l'intero  territorio
amministrativo  dei  comuni  di: Monteveglio, Castello di Serravalle,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro  ed  in
parte  quello di: Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna,
S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Monterenzio; ed in  provincia  di
Modena  parte  del  territorio amministrativo del comune di Savignano
sul Panaro.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo  dalla  localita'  Olmatello,  al  km  100,600 della via
Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale
strada   fino   a  raggiungere  il  centro  abitato  di  Bologna  per
costeggiarlo a sud seguire in uscita verso ovest la strada statale n.
64.
   Prosegue  sempre  verso  ovest  lungo  tale  strada e raggiunto il
centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada  statale  n.
569  attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano,
giunto a Bassano, in localita' Gabella abbandona la strada statale n.
569  e imbocca per la via Castelfranco fino alla localita' Sabbionara
per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via
Castelfranco  al numero civico 8; attraversa la zona artigianale sino
al numero civico 104 e si immette di nuovo nella  strada  statale  n.
569,  che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e
Modena e proseguendo sempre sulla statale  n.  569  verso  sud  ovest
attraversa  Doccia  e giunto in prossimita' del km 27,800 segue verso
nord il fosso affluente del f. Panaro fino  alla  confluenza,  risale
per  breve  tratto  il  Panaro  verso ovest ed alla affluenza del Rio
Castiglione risale questo corso d'acqua  in  direzione  sud  sino  ad
incrociare  il  confine  comunale  di  Savignano sul Panaro, prosegue
lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare  quello  della
provincia di Bologna in prossimita' di c. la Colomba.
   Segue  quindi  il  confine  provinciale  tra  Bologna  e Modena in
direzione  sud  ed  in  prossimita'  di  Serra  Bertone  prosegue  in
direzione  est  per  il  confine  meridionale  di  Savignano  sino ad
incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi  segue  verso
est  il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere
quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone,  prosegue  lungo
questa  in  direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro,
in prossimita' di M. dei Frati, segue il confine di  quest'ultimo  in
direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimita' di
Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per  le  quote
422  e  392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimita' di
Ca' dei Maestri; segue poi tale strada  in  direzione  nord  sino  ad
incrociare  il  confine  comunale tra Monterenzio e Ozzano Emilia, in
prossimita' di localita' S. Chierico, segue questi verso  ovest  sino
al  confine  di  Pianoro  e  quindi lungo questi verso nord raggiunge
quello di S. Lazzaro in prossimita' di San  Salvatore  di  Casola,  e
quindi  lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge
la  via  Emilia  (strada  statale  n.  9)  da  cui  e'  iniziata   la
delimitazione.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all'art.  2  devono  essere
quelle  collinari  tradizionali  della  zona di produzione e comunque
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di
qualita'.  Debbono  pertanto  venire esclusi, ai fini dell'iscrizione
all'albo, i vigneti ubicati  in  terreni  molto  freschi,  specie  di
fondovalle  ed  anche  quelli  posti  in  esposizione  inadatta o mal
coltivati.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
   La   resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini di  cui  all'art.  2  devono
essere rispettivamente le seguenti:
 
                                                         Resa di q.li
                                                             per Ha
                                                               ___
    Pignoletto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
    Cabernet sauvignon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
    Barbera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
    Merlot   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
    Sauvignon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
    Pinot bianco   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
    Riesling italico   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
    Bianco   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
   La  resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata
in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di  cui
all'art. 2.
   Ai  suddetti  limiti  massimi,  anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata
cernita  delle uve, purche' la produzione unitaria globale non superi
del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La resa massima dell'uva in
vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora detta
resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avra'  diritto
alla D.O.C.
   La   regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,   tenuto   conto   delle   condizioni   ambientali   e  di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione  di  uva
per  ettaro  inferiore  a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione,   dandone   immediata    comunicazione    al    Ministero
dell'agricolturae  delle  foreste  ed  al  comitato  nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   Art.  5.  -  Le  operazioni  di  vinificazione e di invecchiamento
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nell'art. 3.
   Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2 i titoli alcolometrici volumici minimi naturali:
                                                                Gradi
                                                                 ___
    Barbera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
    Merlot   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
    Sauvignon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5
    Pinot bianco   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5
    Riesling italico   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5
    Bianco   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
    Pignoletto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
    Cabernet sauvignon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   Art.  6.  -  I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   a) "Barbera":
    colore: rosso rubino carico tendente al violaceo;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: armonico, giustamente tannico;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 11,5% vol. di cui
non piu' di 0,5 ancora da svolgere;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   b) "Merlot":
    colore: rosso rubino con riflessi violacei;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, armonico;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 11,5% vol. di cui
non piu' di 0,5 ancora da svolgere;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   c) "Sauvignon":
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
    sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco, armonico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non
piu' di 0,5 ancora da svolgere;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   d) "Pinot bianco":
    colore: giallo paglierino, con riflessi a volte verdognoli;
    odore: delicato, etereo, caratteristico;
    sapore: asciutto od abboccato, armonico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non
piu' di 0,5 ancora da svolgere;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille.
   e) "Riesling italico":
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto o leggermente amabile caratteristico, armonico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non
piu' di 0,5 ancora da svolgere;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille.
   f) "Bianco":
    colore: giallo dorato chiaro;
    odore: vinoso con leggero profumo caratteristico di Albana;
    sapore:  asciutto  od  abboccato,  sapido,  armonico, leggermente
tannico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui non
piu' di 0,5 ancora da svolgere;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   g) "Pignoletto":
    colore: giallo chiaro talora con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante, leggermente
aromatico;
    sapore:    asciutto    o    amabile,   caratteristico,   armonico
gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   h) "Cabernet sauvignon":
    colore:   rosso  rubino  con  leggera  tendenza  al  granato  con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso con profumo caratteristico leggermente erbaceo;
    sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille.
   E'  in  facolta'  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' e l'estratto secco netto.
   Art.  7. - Il vino Barbera avente un titolo alcolometrico volumico
totale  minimo  di  gradi  12,5  e  sottoposto  ad  un   periodo   di
invecchiamento  non  inferiore  a  tre  anni  di  cui  almeno  uno in
recipienti di legno puo' portare come specificazione  aggiuntiva,  la
dizione "riserva".
   Il  vino  Cabernet  sauvignon, qualora provenga da uve che abbiano
almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 gradi e
venga  immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo  di  almeno  12,5  gradi  dopo  aver  subito  un  periodo   di
invecchiamento non inferiore a tre anni, puo' portare in etichetta la
specificazione aggiuntiva "riserva".
   Il  periodo  di  invecchiamento  per  i  vini  Barbera  e Cabernet
sauvignon decorre dal 1› novembre dell'anno di produzione delle  uve.
   Sulle confezioni dei vini di cui al presente articolo designati in
etichette con la specificazione aggiuntiva "riserva", e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   Il  vino  Pignoletto puo' essere immesso al consumo anche nel tipo
frizzante vinificato nel rispetto della vigente normativa  e  con  le
caratteristiche  di  cui  al  precedente  art.  6.  In  etichetta  e'
obbligatoria l'indicazione del termine "frizzante". Per i vini di cui
al  presente  disciplinare,  qualora,  nel  rispetto delle specifiche
caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6, vengono immessi  al
consumo  con  un residuo zuccherino compreso tra i 4 g/l ed i 20 g/l,
e' obbligatorio riportare  in  etichetta  la  locuzione  "amabile"  o
"abboccato".
   Sono  permesse  le  locuzioni  "secco" o "asciutto" soltanto se il
contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 grammi litro.
   Art.  8.  -  Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Colli
Bolognesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da  quella  espressamente  prevista  dal  presente  disciplinare  ivi
compresi gli aggettivi, "Extra", "Fine",  "Scelto",  "Selezionato"  e
similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie,
aree,  zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente
art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il  vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Art.  9.  -  Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque
distribuisce  per  il  consumo  con  la  denominazione   di   origine
controllata   "Colli  Bolognesi"  i  vini  che  non  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti del  presente  disciplinare  e'  punito  a
norma  dell'art.  28  del  decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.