IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore); Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, di approvazione della vigente tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in chimica; Vista la nota del 10 febbraio 1990, con la quale il presidente della conferenza nazionale dei presidenti dei consigli dei corsi di laurea in chimica rappresenta l'opportunita' di offrire alle sedi universitarie una maggiore scelta di opzione nei riguardi degli indirizzi in cui e' articolato il corso di laurea e le difficolta' in cui incorrono le sedi universitarie piu' piccole nell'attivazione degli indirizzi disciplinari presenti nella tabella XIX; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Articolo unico Il testo della vigente tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario, relativo al "biennio" e' soppresso e cosi' sostituito: Biennio. Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. E' comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio. Il biennio si articola in indirizzi. Ogni universita', sede del corso di laurea in chimica, in relazione alle proprie competenze ed esigenze scientifiche ed alle esigenze del territorio, inserisce a statuto da due a cinque indirizzi del biennio, tenendo conto della disponibilita' effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea e previo parere del Consiglio universitario nazionale. Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede. Gli indirizzi possono essere anche articolati in orientamenti. Gli indirizzi articolati in orientamenti sono caratterizzati da un insegnamento fondamentale comune a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni, da un fondamentale di orientamento, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede. A titolo esemplificativo si individuano i seguenti indirizzi: chimica analitica, chimica biologica, chimica fisica, chimica inorganica, chimica organica, chimica dei materiali; applicativo: che prevede due orientamenti: ambientale e/o alimentare. Fermo restando il numero massimo di cinque, le facolta' possono richiedere l'inserimento a statuto, con le procedure previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di indirizzi diversi da quelli riportati che prevedano pero' lo stesso numero di corsi e di esami, rispettando il numero dei laboratori. Gli indirizzi proposti debbono riflettere effettive competenze ed esigenze della sede in specifici settori scientifico-professionali o possono derivare dalla integrazione di due o piu' degli indirizzi riportati nella presente tabella. Indirizzo: chimica analitica. I corsi fondamentali sono: 1) chimica analitica (secondo corso); 2) chimica analitica (terzo corso); 3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso); 4) laboratorio di chimica analitica (quinto corso). I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica cosi' come i corsi di chimica analitica (terzo corso) e laboratorio di chimica analitica (quinto corso). Indirizzo: chimica fisica. I corsi fondamentali sono: 1) chimica fisica (terzo corso); 2) chimica fisica (quarto corso); 3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso); 4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso). I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica cosi' come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso). Indirizzo: chimica inorganica. I corsi fondamentali sono: 1) chimica inorganica (secondo corso); 2) chimica inorganica (terzo corso); 3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso); 4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso). I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica cosi' come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso). Indirizzo: chimica organica. I corsi fondamentali sono: 1) chimica organica (terzo corso); 2) chimica organica (quarto corso); 3) laboratorio di chimica organica (terzo corso); 4) laboratorio di chimica organica (quarto corso). I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica cosi' come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso). Indirizzo: chimica biologica. I corsi fondamentali sono: 1) chimica biologica (secondo corso); 2) biologia molecolare; 3) laboratorio di chimica biologica; 4) laboratorio di biologia molecolare. I corsi di chimica biologica (secondo corso) e di laboratorio di chimica biologica danno luogo ad una prova di accertamento unica cosi' come i corsi di biologia molecolare e di laboratorio di biologia molecolare. Indirizzo: chimica dei materiali. I corsi fondamentali sono: 1) chimica dei materiali; 2) laboratorio di chimica dei materiali; 3) chimica macromolecolare; 4) laboratorio di chimica macromolecolare. I corsi di chimica dei materiali e laboratorio di chimica dei materiali, nonche' i corsi di chimica macromolecolare e laboratorio di chimica macromolecolare danno luogo ad una prova di accertamento unica. Indirizzi: Applicativo - Orientamento ambientale e/o alimentare: 1) chimica analitica (secondo corso); 2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso). Orientamento ambientale: 3) chimica fisica ambientale; 4) laboratorio di chimica fisica ambientale. Orientamento alimentare: 3) chimica degli alimenti; 4) laboratorio di chimica degli alimenti. I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) cosi' come chimica fisica ambientale e laboratorio di chimica fisica ambientale o i corsi di chimica degli alimenti e laboratorio di chimica degli alimenti danno luogo ad una prova di accertamento unica. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1990 COSSIGA RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1991 Registro n. 1 Universita', foglio n. 178