IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  Consiglio  dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero massimo delle onorificenze che potranno essere conferite
nelle  cinque  classi  dell'ordine  "Al   merito   della   Repubblica
italiana",  nelle  ricorrenze  del  27 dicembre 1990 e 2 giugno 1991,
sara' complessivamenteil seguente:
   Cavaliere di gran croce   . . . . . . . . . . . . . . . . n.    40
   Grande ufficiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "    270
   Commendatore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.420
   Ufficiale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  2.000
   Cavaliere   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000
  La  ripartizione  tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari Ministeri, del numero di  onorificenze  stabilito  dal  presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.