IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' con le quali veniva chiesta l'istituzione della scuola direttiva a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero; Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990, relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero Art. 215. - E' istituita presso l'Universita' di Siena, con sede presso la facolta' di magistero, Arezzo, la scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue nel settore del commercio estero. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze linguistiche e tecnico commerciali nel settore del commercio estero. La scuola rilascia il diploma in esperti in lingue nel settore del commercio estero. Art. 216. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di quarantacinque studenti. Art. 217. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di magistero, giurisprudenza e scienze economiche e bancarie cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 218. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: lingua straniera I (annuale); lingua straniera II (annuale); lineamenti di diritto privato (semestrale); economia politica (annuale); ragioneria generale applicata (annuale); sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale). 2 Anno: lingua straniera I (annuale); lingua straniera II (annuale); diritto commerciale (semestrale); economia internazionale (annuale); statistica aziendale e analisi di mercato (semestrale); tecnica del commercio interno ed internazionale (semestrale); sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale). 3 Anno: diritto delle comunita' europee (annuale); lingua straniera I (annuale); lingua straniera II (annuale); politica economica e finanziaria (semestrale); diritto commerciale (semestrale); diritto internazionale privato (semestrale); sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale). Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 219. - L'attivita' pratica comporta: laboratorio linguistico ed esercitazioni. Art. 220. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in esercitazioni e lavoro nel campo delle lingue straniere, nonche' nell'apprendimento delle principali procedure e questioni proprie dell'attivita' del commercio con l'estero e ha la durata di ottanta ore. Lezioni e tirocinio potranno essere integrati da seminari da effettuarsi con la collaborazione di esperti nel mondo aziendale e commerciale. Art. 221. - La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni anno per tutte le materie prescritte. Per essere ammessi al II e III anno gli studenti devono aver superato tutti gli esami rispettivamente del I e del II anno. Art. 222. - L'esame di diploma, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 29 novembre 1990 Il rettore: BERLINGUER