IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74. Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 27 dicembre 1990, con il quale e' stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 gennaio 1991/1998; Visti i decreti ministeriali 9 e 23 gennaio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 11 e n. 24, rispettivamente, del 14 e del 29 gennaio 1991), con i quali sono state disposte le emissioni della seconda e della terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 gennaio 1991/1998; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 gennaio 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 gennaio 1991/1998 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 93,50%, ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 27 dicembre 1990. L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali 1 gennaio 1991/1998.