IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni
marittime, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160;
  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella
legge 26 aprile 1983, n. 131;
  Visto l'art. 24, comma 12, della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  1990 sono riconosciute - ai fini del ripiano, a carico
dello  Stato  attraverso  il   Fondo   nazionale   trasporti,   delle
corrispondenti  minori  entrate  delle  aziende esercenti le linee di
trasporto pubblico locale - le agevolazioni tariffarie a favore delle
seguenti categorie:
   privi  della  vista  con cecita' assoluta o con residuo visivo non
superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale  correzione
e loro eventuali accompagnatori;
   invalidi  di  guerra  e  per servizio fino alla quinta categoria e
loro eventuali accompagnatori;
   sordomuti;
   invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata
accertata una riduzione della  capacita'  lavorativa  in  misura  non
inferiore ai 2/3;
   soggetti  provvisti  di  pensione  minima  od  integrata al minimo
corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o  dalle
Casse di previdenza dei lavoratori autonomi purche' non percettori di
altri redditi;
   militari di leva;
   appartenenti  alla  Polizia  di Stato, all'Arma dei carabinieri al
Corpo di guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia  e  al
Corpo forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza;
   titolari di tessere DGMT;
   lavoratori   dipendenti,   limitatamente   ai   mezzi   di   linea
indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro  e  ai
giorni  feriali per fasce orarie connesse con le esigenze degli orari
di lavoro;
   studenti   limitatamente   ai  mezzi  di  linea  indispensabili  a
collegare l'abitazione con l'istituto scolastico e ai giorni feriali.