IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131; Visto l'art. 24, comma 12, della legge 24 dicembre 1986, n. 958; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1990 sono riconosciute - ai fini del ripiano, a carico dello Stato attraverso il Fondo nazionale trasporti, delle corrispondenti minori entrate delle aziende esercenti le linee di trasporto pubblico locale - le agevolazioni tariffarie a favore delle seguenti categorie: privi della vista con cecita' assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori; invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori; sordomuti; invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3; soggetti provvisti di pensione minima od integrata al minimo corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o dalle Casse di previdenza dei lavoratori autonomi purche' non percettori di altri redditi; militari di leva; appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri al Corpo di guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza; titolari di tessere DGMT; lavoratori dipendenti, limitatamente ai mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e ai giorni feriali per fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro; studenti limitatamente ai mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con l'istituto scolastico e ai giorni feriali.