IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1971/FPC  del  16  luglio  1990,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del  21  luglio  1990,
contenente  disposizioni  urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica
nella regione Basilicata;
  Vista  la  nota  prot. n. 11944/2 del 18 ottobre 1990, con la quale
l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, attuatore di alcuni  degli
interventi  indicati  nell'elenco allegato all'ordinanza n. 1971/FPC,
richiede che i  fondi  stanziati  dalla  suddetta  ordinanza  vengano
assegnati  direttamente  agli  enti attuatori e cio' al fine di poter
effettuare sollecitamente gli adempimenti derivanti dagli  interventi
stessi;
  Vista  la  nota  n.  14517  del  14  novembre 1990, con la quale la
regione Basilicata esprime  parere  favorevole  alla  erogazione  dei
fondi  direttamente  agli  enti attuatori in deroga a quanto previsto
dall'art. 9 dell'ordinanza citata;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'importo  complessivo  di lire 18.550 milioni per la realizzazione
degli  interventi  indicati  nell'elenco  allegato  all'ordinanza  n.
1971/FPC  del  16  luglio  1990  viene erogato direttamente agli enti
attuatori, che dovranno inviare gli stati di avanzamento  dei  lavori
ed  i  relativi  certificati  di pagamento, per l'asseveramento, alla
regione Basilicata, che restituisce  i  certificati  asseverati  agli
enti attuatori per il pagamento.