IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1990, contenente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata; Vista la nota prot. n. 11944/2 del 18 ottobre 1990, con la quale l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, attuatore di alcuni degli interventi indicati nell'elenco allegato all'ordinanza n. 1971/FPC, richiede che i fondi stanziati dalla suddetta ordinanza vengano assegnati direttamente agli enti attuatori e cio' al fine di poter effettuare sollecitamente gli adempimenti derivanti dagli interventi stessi; Vista la nota n. 14517 del 14 novembre 1990, con la quale la regione Basilicata esprime parere favorevole alla erogazione dei fondi direttamente agli enti attuatori in deroga a quanto previsto dall'art. 9 dell'ordinanza citata; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'importo complessivo di lire 18.550 milioni per la realizzazione degli interventi indicati nell'elenco allegato all'ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990 viene erogato direttamente agli enti attuatori, che dovranno inviare gli stati di avanzamento dei lavori ed i relativi certificati di pagamento, per l'asseveramento, alla regione Basilicata, che restituisce i certificati asseverati agli enti attuatori per il pagamento.