IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista l'ordinanza n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  28  febbraio  1985,  con  la  quale  si
dispone  che i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle
funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore
per  i  lavori  eseguiti  con finanziamento a carico del Fondo per la
protezione civile siano determinati in base alla disciplina  ed  alle
tabelle  vigenti  per  le  opere  finanziate  dalla  Cassa  per opere
straordinarie di pubblico interesse  nell'Italia  meridionale  (Cassa
per    il   Mezzogiorno)   come   determinati   dalla   deliberazione
commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985;
  Vista la deliberazione n. 1120 del 10 febbraio 1988 del comitato di
gestione  dell'Agenzia  per  la   promozione   dello   sviluppo   nel
Mezzogiorno  di  cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, subentrata alla
soppressa Cassa per il Mezzogiorno, con la quale sono stati stabiliti
gli   aggiornamenti   delle   disposizioni   relative   alle  tariffe
professionali per la progettazione, direzione lavori e  collaudi  dei
lavori finanziati dalla medesima Agenzia;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  disporre  il  rinvio  a  tali  nuove
disposizioni in materia di  progettazione  e  direzione  lavori,  con
riferimento   alle  opere  finanziate  a  carico  del  Fondo  per  la
protezione civile, e di prevedere altresi'  l'adeguamento  automatico
per  le  tariffe  alla  disciplina  che, anche in prosieguo di tempo,
l'Agenzia disporra';
  Ritenuto  di dover disporre che tale nuova disciplina si applichi a
far data dal 19 ottobre 1988 per tutti gli incarichi ancora in corso;
  Avvalendosi  dei  poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  compensi  da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni
di progettista e direttore dei lavori delle opere con finanziamento a
carico del Fondo per la protezione civile sono determinati secondo la
disciplina e la tabella vigenti per i progettisti e i  direttori  dei
lavori  delle  opere  finanziate  dall'Agenzia per la promozione e lo
sviluppo del Mezzogiorno, e loro successive modificazioni.