IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1989, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del centenario della morte di San Giovanni Bosco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1989, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1988; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1989, concernente le modalita' di cessione delle serie suddette; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 "Caravelle", inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1988, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, e' stabilito in L. 30.025.000 pari a 60.050 pezzi di cui: L. 25.525.000 pari a 51.050 pezzi per le monete nella versione "ordinaria"; L. 4.500.000 pari a 9.000 pezzi per le monete nella versione "proof".