IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto  l'art.  1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione   della   sezione   Zecca   nell'ambito    dell'Istituto
Poligrafico dello Stato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 luglio 1989,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del  10  agosto  1989,
concernente   l'emissione   di   una   moneta  d'argento  da  L.  500
commemorativa del centenario della morte di San Giovanni Bosco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  261  dell'8  novembre  1989,
concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  283  del  4  dicembre  1989,  concernente  le
modalita' di cessione delle serie suddette;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500
"Caravelle",  inserite  nelle  serie   speciali   per   collezionisti
millesimo   1988,   da  aggiungersi  ai  contingenti  fissati  con  i
precedenti provvedimenti, e' stabilito in L. 30.025.000 pari a 60.050
pezzi di cui:
   L.  25.525.000  pari  a  51.050 pezzi per le monete nella versione
"ordinaria";
   L.  4.500.000  pari  a  9.000  pezzi  per le monete nella versione
"proof".