Alla  Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento  affari  giuridici e
                                  legislativi
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                  A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                  Alle   aziende  ed  amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                    Direzione generale
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e delle province autonome
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il  tramite dei commissari di
                                  Governo)
                                  Ai  presidenti degli enti regionali
                                  (per  il  tramite   delle   regioni
                                  vigilanti)
                                  Agli  enti  locali  (per il tramite
                                  del Ministero dell'interno)
                                  Ai   presidenti   delle  camere  di
                                  commercio,  industria,  artigianato
                                  ed   agricoltura  (per  il  tramite
                                  dell'ANIACAP)
                                  Ai  presidenti  dei consorzi per le
                                  aree di sviluppo  industriale  (per
                                  il tramite della FICEI)
                                  Ai   presidenti   dei  comitati  di
                                  gestione  delle  unita'   sanitarie
                                  locali   (per   il   tramite  delle
                                  regioni)
                                  Al Consiglio di Stato
                                    Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti
                                    Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                    Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia e del lavoro
                                    Segretariato generale
                                  All'I.S.T.A.T.
                                    Direzione generale
                                  All'A.N.C.I.
                                    Direzione generale
                                  All'U.P.I.
                                    Direzione generale
  L'art.  18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti    amministrativi   -   sotto   il   capo   IV,   rubricato
"semplificazione dell'azione amministrativa", dispone che nel termine
di  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  le
amministrazioni "adottano le misure organizzative idonee a  garantire
l'applicazione  delle disposizioni in materia di autocertificazione e
di presentazione  di  atti  e  documenti  da  parte  di  cittadini  a
pubbliche  aministrazioni  di  cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15",
facendo altresi' obbligo alle amministrazioni di comunicare le misure
adottate  alla  commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  (art.  18,
comma  1).  Si  tratta  della  posizione di un vero e proprio obbligo
giuridico posto a carico  delle  amministrazioni,  come  risulta  dal
disposto  dell'art.  27,  comma  7, della legge stessa secondo cui in
caso  di  prolungato  inadempimento  le  misure  organizzative   sono
adottate d'ufficio dalla commissione.
  Con  la norma in esame la legge non innova nel settore dei rapporti
tra cittadini e amministrazione, ma ribadisce i principi  in  materia
di autocertificazione, gia' da anni vigenti ma scarsamente applicati.
  Lo  scopo  e' quello di rendere meno gravoso l'impegno documentario
del privato qualora le qualita', i fatti e gli stati dichiarati siano
gia'  attestati  in  documenti  in  possesso  dell'amministrazione  o
possono essere certificati dall'amministrazione procedente o da altra
amministrazione.
  Le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 18 confermano a
loro volta le metodiche di acquisizione dei documenti da esibire  nei
procedimenti amministrativi, gia' disciplinate dalla legge n. 15/1968
ed in particolare:
    a)   acquisizione   d'ufficio   da  parte  del  responsabile  del
procedimento - per la cui individuazione si rinvia alla circolare  di
questo  dipartimento  n.  58307/7.463 del 5 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1990 dei documenti  o
di  copia di essi in possesso dell'amministrazione procedente o anche
di  altre  amministrazioni,  attestanti  fatti,  stato   o   qualita'
dichiarate dal soggetto interessato;
    b)   acquisizione   diretta   da   parte   del  responsabile  del
procedimento dei documenti relativi  a  fatti  che  l'amministrazione
pubblica e' tenuta a certificare.
  Ai fini della concreta attuazione delle norme indicate occorre fare
riferimento alle direttive  gia'  fornite  con  circolare  di  questo
dipartimento n. 26779 del 20 dicembre 1988 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989) per l'applicazione della legge  4
gennaio 1968, n. 15.
  In  particolare, per l'attuazione dell'obbligo posto a carico delle
amministrazioni  di  adottare  le  misure  organizzative   idonee   a
garantire l'applicazione della piu' volte citata legge n. 15/1968, si
richiama l'attenzione sulle istruzioni circa l'emanazione,  da  parte
delle  amministrazioni  che ancora non l'avessero fatto, di specifici
regolamenti intesi a individuare  quei  fatti,  condizioni,  stati  e
qualita' personali per i quali i cittadini possono produrre, ai sensi
degli  articoli  2  e  3  della  legge  n.   15/1968,   dichiarazioni
temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione.
                                                 Il Ministro: GASPARI