A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione generale del personale
                                  Alle   aziende  ed  amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                    Direzione generale
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e le province autonome
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali
                                    e delle province autonome (per
                                    il tramite dei commissari di
                                    Governo)
                                  Agli  enti  locali  (per il tramite
                                  del Ministero dell'interno)
                                  Ai   presidenti   delle  camere  di
                                  commercio,  industria,  artigianato
                                  ed   agricoltura  (per  il  tramite
                                  Unioncamere)
                                  Al Consiglio di Stato
                                    Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti
                                    Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                    Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia e del lavoro
                                    Segretariato generale
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                    Servizi   amministrativi   e  del
                                  personale
                                  All'I.S.T.A.T.
                                    Direzione generale
                                  All'A.N.C.I.
                                    Direzione generale
                                  All'U.P.I.
                                    Direzione generale
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento  affari  giuridici e
                                  legislativi
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
  Ai fini di una uniforme applicazione della normativa in oggetto, si
ritiene opportuno fornire, nell'ambito  dei  poteri  di  indirizzo  e
coordinamento  previsti  dall'art. 27 della legge quadro sul pubblico
impiego n. 93/1983, utili indicazioni, che di seguito  si  riportano,
concernenti  le  disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1990,
n. 407.
                              MOBILITA'
  Si  precisa,  anzitutto, che rimane valida la normativa riguardante
le procedure di mobilita', cosi' come specificato nelle circolari  n.
36217/9.2.27 del 18 luglio 1989 e n.  48878/9.2.27 del 7 aprile 1990.
  Cio' perche' la copertura dei vuoti di organico con la mobilita' di
personale in esubero in alcune amministrazioni pubbliche  costituisce
via primaria, in funzione di una razionale dislocazione del personale
e del contenimento della spesa pubblica.
  Pertanto,  il  richiamo  alla  disciplina della mobilita' contenuto
nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e'  da  intendersi,
come  obbligo  a  concludere le operazioni di mobilita' avviate negli
anni 1988, 1989 e 1990 e ad avviarle se, fino ad ora,  non  lo  siano
state.
  Di  conseguenza,  le amministrazioni che non hanno ottemperato agli
adempimenti relativi, sono  invitate  a  provvedervi  sollecitamente,
significando, da un lato, che le autorizzazioni ad assumere di questa
Presidenza saranno concesse soprattutto sulla base  della  preventiva
attuazione  della  mobilita'  e  dall'altro, che l'indizione di nuovi
concorsi resta subordinata (vedasi art. 5, comma 3, del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  agosto 1988, n. 325) al
compimento di tali adempimenti.
  Cio' premesso, le amministrazioni che ritengano di dover pubblicare
ulteriori disponibilita' di posti dovute a mancanza di domande  nelle
precedenti  fasi  di  mobilita'  volontaria,  a  modifica  di  pianta
organica o a cessazioni dal servizio comunque  verificatesi,  possono
dare  avvio  alla  procedura di mobilita', comunicandone l'entita' al
Dipartimento della funzione pubblica.
  Si  coglie  l'occasione  di precisare che con decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, il 29  gennaio  1991,  i  dipendenti  degli  enti
locali  dissestati  appartenenti  a  profili professionali in esubero
debbono presentare domanda di mobilita' per i  posti  ancora  vacanti
delle  amministrazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale del 21
marzo 1988, n. 22-bis, 12 maggio 1989, n. 36-bis, 8 agosto  1989,  n.
60-bis,  5 dicembre 1989, n. 93- bis e 27 luglio 1990, n.  59-bis. Le
amministrazioni destinatarie delle domande  attuano  i  trasferimenti
anche per i posti che comunque risultino disponibili al momento della
presentazione della domanda. Infatti, in considerazione del fatto che
l'art.  25  della legge 24 aprile 1989, n. 144, prevede, per gli enti
locali  in  situazione  di  dissesto  economico  la  possibilita'  di
riduzione della pianta organica con conseguente esubero di personale,
e' stato ritenuto necessario riaprire i termini per la  presentazione
delle  domande  e permettere cosi' la sistemazione di detto personale
mediante processi di mobilita' volontaria, in attesa di una  prossima
attuazione della mobilita' di ufficio.
  Si  precisa che per l'attivazione di questa prima fase di mobilita'
e' sufficiente che  l'ente  abbia  deliberato  ai  fini  del  proprio
risanamento  economico  l'eventuale  riduzione della pianta organica,
senza attendere il decreto finale di approvazione del risanamento  da
parte del Ministero dell'interno.
  Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, le amministrazioni sono
tenute  alla  predisposizione  di  dotazioni  organiche territoriali,
anche  provvisorie,   previo   giudizio   di   congruita',   mediante
provvedimento  formale  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti. Detto
adempimento costituisce obbligo particolarmente specifico e  puntuale
a   carico   delle   amministrazioni   ministeriali,   le  quali,  in
considerazione anche degli avvenuti inquadramenti ex art. 4, comma 8,
della  legge  n.  312/1980 nei profili professionali, sono invitate a
inviare   tali   notizie.   Infatti,   dette   dotazioni    organiche
costituiscono  presupposto  e  condizione  in  base  ai  quali questa
Presidenza puo' autorizzare concorsi ed assunzioni.
                              ASSUNZIONI
  Per  quanto  attiene  alle  assunzioni di nuovo personale, le fonti
normative che le disciplinano sono: legge 29 dicembre 1988,  n.  554,
come  modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in
legge 24 apirle 1989, n. 144; legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  Risulta,   pertanto,   confermata,   per  l'anno  1991,  la  stessa
disciplina degli anni precedenti integrata dalle  nuove  disposizioni
introdotte dalla legge n. 407/1990.
  Anzitutto,  il  richiamo  alla  disciplina contenuta nella legge n.
554/1/988 e' nel senso  che  le  amministrazioni  possono  effettuare
direttamente  assunzioni  limitatamente  al  50%, se trattasi di enti
locali, e al 25%, se trattasi di  altre  amministrazioni,  dei  posti
resisi  vacanti  per  cessazioni  dal  servizio  e non coperti dal 1›
gennaio 1990,  e  a  condizione  che  abbiano  dato  attuazione  alla
mobilita'.  Diversamente,  per  ulteriori  assunzioni  e'  necessaria
l'autorizzazione di questa Presidenza.
  La proroga di un anno dei riferimenti temporali contenuti nell'art.
1, commi 1 e 3, nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 3,  commi  1  e  2,
della  legge  n.  554/1988,  va  intesa  nel senso che il riferimento
temporale  considerato  slitta  al  biennio  successivo.  Cosi',   ad
esempio,  quando  l'art.  1,  comma  1,  parla  delle  cessazioni dal
servizio verificatesi dal 1› gennaio 1988, deve intendersi  che  tale
data  di  riferimento  sia  quella  del  1› gennaio 1990. Cosi' pure,
quando, all'art. 2, comma 1, si consente  di  autorizzare  assunzioni
ricorrendo   anche   ad   idonei   del  quadriennio  1985-1988,  tale
riferimento temporale, va inteso nel senso di quadriennio  1987-1990.
  Si  ricorda  che  gia'  la  legge  n.  37/1990  di  conversione del
decreto-legge n. 413/1989, dispone la proroga di un anno dei  termini
della legge n. 554/1988.
  Quanto sopra premesso, si illustrano qui di seguito, le novita'.
  Fra le disposizioni della legge n. 407/1990 non compare piu' quella
norma che consentiva di assumere nell'anno in corso i  vincitori  dei
concorsi  le cui prove fossero iniziate entro l'anno precedente. Tale
facolta' veniva riconosciuta in una fase di passaggio da un regime di
assunzioni libere ad uno di assunzioni controllate ed autorizzate. La
ulteriore permanenza di  tale  disposizione  avrebbe  costituito  una
palese   incongruenza  in  un  sistema  di  assunzioni  tutto  basato
sull'autorizzazione.
  Il  comma  3  dell'art.  1  della  legge  29 dicembre 1990, n. 407,
prevede che le province, i  comuni,  loro  consorzi  e  le  comunita'
montane  possono  procedere, comunque, ad assunzioni per i servizi di
assistenza alla infanzia, agli anziani,  ai  cittadini  portatori  di
handicap,  entro  il limite delle attuali piante organiche. Pertanto,
in tale area di attivita',  le  amministrazioni  interessate  possono
assumere  anche  indipendentemente  dalle  cessazioni  dal servizio e
dall'aver attuato la mobilita', purche' trattasi di  professionalita'
impegnate  nella  specifica  area  dell'assistenza sopra individuata.
Percio' unico limite e'  costituito  dalle  vacanze  esistenti  nelle
relative  piante organiche alla data di entrata in vigore della legge
n. 407/1990. Delle assunzioni effettuate in base al suddetto comma  3
ne  va  data  tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica.
  Notevole  importanza  assume la disposizione del comma 7, dell'art.
1. Con essa si  definisce  che  il  30%  delle  assunzioni,  a  tempo
indeterminato,  da  effettuarsi  ai sensi dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nelle  regioni  del
Centro-Nord,  sono  riservate  ai  lavoratori di aziende private, che
fruiscono dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per
non  meno di dodici mesi. Si intende con cio' riassorbire il fenomeno
dei cassintegrati,  di  nota  consistenza  nell'area  geografica  del
Centro-Nord.  Con  decreto,  in  corso  di  perfezionamento,  saranno
disciplinati i criteri e  le  modalita'  per  la  predisposizione  di
apposite  liste  presso  i  competenti  uffici  circoscrizionali  del
lavoro. Pertanto, in tutti i casi in cui le amministrazioni  ed  enti
attivano,  ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, richieste di
avviamento  a  selezione  devono  specificare  ai  competenti  uffici
circoscrizionali del lavoro il numero dei posti da ricoprire ai sensi
della riserva in questione.
  Infine, il comma 4 dell'art. 1 consente al Presidente del Consiglio
di autorizzare, in deroga al comma 2 dell'art. 4 della legge 7 luglio
1988,  n.  254, le amministrazioni statali a indire pubblici concorsi
per le qualifiche  funzionali  e  profili  professionali  di  cui  al
decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e
successive modificazioni.
  Preliminarmente  si precisa che detta disposizione riguarda le sole
amministrazioni ministeriali.  A  seguito  della  defatigante  e  non
puntuale  applicazione  dell'inquadramento, provvisorio e definitivo,
del personale nelle qualifiche e nei profili professionali  ai  sensi
dell'art.   4,   commi   8,   9  e  10  della  legge  n.  312/80,  le
amministrazioni ministeriali non hanno potuto, nel corso degli ultimi
anni,  indire  concorsi  in  forza  del divieto contenuto nell'art. 4
della legge 7 luglio 1988, n. 254, con la conseguenza pratica che  le
stesse  si  trovano,  ora,  nell'impossibilita'  di poter assumere in
mancanza di graduatorie valide cui attingere.
  In merito, si rammenta che questa presidenza potra' dare corso alle
richieste solo se in queste si fara' riferimento in maniera specifica
alle  sedi  di  servizio e alle qualifiche e profili interessati, nel
contesto delle dotazioni organiche territoriali.  L'invio  di  queste
ultime  costituisce,  quindi,  adempimento  preliminare  in quanto le
autorizzazioni saranno concesse per specifiche sedi territoriali.
  Per quanto riguarda il numero e la tipologia dei posti da mettere a
concorso,  si  precisa  che  in  tale  novero  non   debbono   essere
considerati quelli dichiarati disponibili per la mobilita'.
  Al  fine  di  consentire al Dipartimento della funzione pubblica la
emanazione  dei  decreti  autorizzativi  ad   indire   concorsi   nei
Ministeri, in un contesto di programmazione complessiva delle risorse
umane da immettere nella pubblica  amministrazione,  si  invitano  le
amministrazioni  interessate a far pervenire le richieste entro il 30
maggio 1991.
  Quanto  sopra  premesso,  considerato che le disposizioni normative
richiamate, nonche' soprattutto l'art. 5, comma 3,  del  decreto  del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  n.  325/88,  subordinano
l'attivazione delle normali procedure di reclutamento alla preventiva
attuazione  della  mobilita',  si  invitano gli organi di controllo a
vigilare sul puntuale adempimento della normativa.
                                                 Il Ministro: GASPARI