A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale del personale Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato Direzione generale Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo) Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno) Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite Unioncamere) Al Consiglio di Stato Segretariato generale Alla Corte dei conti Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Segretariato generale All'Istituto superiore di sanita' Servizi amministrativi e del personale All'I.S.T.A.T. Direzione generale All'A.N.C.I. Direzione generale All'U.P.I. Direzione generale e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Dipartimento affari giuridici e legislativi Ufficio del coordinamento amministrativo Ai fini di una uniforme applicazione della normativa in oggetto, si ritiene opportuno fornire, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, utili indicazioni, che di seguito si riportano, concernenti le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1990, n. 407. MOBILITA' Si precisa, anzitutto, che rimane valida la normativa riguardante le procedure di mobilita', cosi' come specificato nelle circolari n. 36217/9.2.27 del 18 luglio 1989 e n. 48878/9.2.27 del 7 aprile 1990. Cio' perche' la copertura dei vuoti di organico con la mobilita' di personale in esubero in alcune amministrazioni pubbliche costituisce via primaria, in funzione di una razionale dislocazione del personale e del contenimento della spesa pubblica. Pertanto, il richiamo alla disciplina della mobilita' contenuto nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' da intendersi, come obbligo a concludere le operazioni di mobilita' avviate negli anni 1988, 1989 e 1990 e ad avviarle se, fino ad ora, non lo siano state. Di conseguenza, le amministrazioni che non hanno ottemperato agli adempimenti relativi, sono invitate a provvedervi sollecitamente, significando, da un lato, che le autorizzazioni ad assumere di questa Presidenza saranno concesse soprattutto sulla base della preventiva attuazione della mobilita' e dall'altro, che l'indizione di nuovi concorsi resta subordinata (vedasi art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325) al compimento di tali adempimenti. Cio' premesso, le amministrazioni che ritengano di dover pubblicare ulteriori disponibilita' di posti dovute a mancanza di domande nelle precedenti fasi di mobilita' volontaria, a modifica di pianta organica o a cessazioni dal servizio comunque verificatesi, possono dare avvio alla procedura di mobilita', comunicandone l'entita' al Dipartimento della funzione pubblica. Si coglie l'occasione di precisare che con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 29 gennaio 1991, i dipendenti degli enti locali dissestati appartenenti a profili professionali in esubero debbono presentare domanda di mobilita' per i posti ancora vacanti delle amministrazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1988, n. 22-bis, 12 maggio 1989, n. 36-bis, 8 agosto 1989, n. 60-bis, 5 dicembre 1989, n. 93- bis e 27 luglio 1990, n. 59-bis. Le amministrazioni destinatarie delle domande attuano i trasferimenti anche per i posti che comunque risultino disponibili al momento della presentazione della domanda. Infatti, in considerazione del fatto che l'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, prevede, per gli enti locali in situazione di dissesto economico la possibilita' di riduzione della pianta organica con conseguente esubero di personale, e' stato ritenuto necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande e permettere cosi' la sistemazione di detto personale mediante processi di mobilita' volontaria, in attesa di una prossima attuazione della mobilita' di ufficio. Si precisa che per l'attivazione di questa prima fase di mobilita' e' sufficiente che l'ente abbia deliberato ai fini del proprio risanamento economico l'eventuale riduzione della pianta organica, senza attendere il decreto finale di approvazione del risanamento da parte del Ministero dell'interno. Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, le amministrazioni sono tenute alla predisposizione di dotazioni organiche territoriali, anche provvisorie, previo giudizio di congruita', mediante provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti. Detto adempimento costituisce obbligo particolarmente specifico e puntuale a carico delle amministrazioni ministeriali, le quali, in considerazione anche degli avvenuti inquadramenti ex art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980 nei profili professionali, sono invitate a inviare tali notizie. Infatti, dette dotazioni organiche costituiscono presupposto e condizione in base ai quali questa Presidenza puo' autorizzare concorsi ed assunzioni. ASSUNZIONI Per quanto attiene alle assunzioni di nuovo personale, le fonti normative che le disciplinano sono: legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 apirle 1989, n. 144; legge 29 dicembre 1990, n. 407. Risulta, pertanto, confermata, per l'anno 1991, la stessa disciplina degli anni precedenti integrata dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 407/1990. Anzitutto, il richiamo alla disciplina contenuta nella legge n. 554/1/988 e' nel senso che le amministrazioni possono effettuare direttamente assunzioni limitatamente al 50%, se trattasi di enti locali, e al 25%, se trattasi di altre amministrazioni, dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio e non coperti dal 1 gennaio 1990, e a condizione che abbiano dato attuazione alla mobilita'. Diversamente, per ulteriori assunzioni e' necessaria l'autorizzazione di questa Presidenza. La proroga di un anno dei riferimenti temporali contenuti nell'art. 1, commi 1 e 3, nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 554/1988, va intesa nel senso che il riferimento temporale considerato slitta al biennio successivo. Cosi', ad esempio, quando l'art. 1, comma 1, parla delle cessazioni dal servizio verificatesi dal 1 gennaio 1988, deve intendersi che tale data di riferimento sia quella del 1 gennaio 1990. Cosi' pure, quando, all'art. 2, comma 1, si consente di autorizzare assunzioni ricorrendo anche ad idonei del quadriennio 1985-1988, tale riferimento temporale, va inteso nel senso di quadriennio 1987-1990. Si ricorda che gia' la legge n. 37/1990 di conversione del decreto-legge n. 413/1989, dispone la proroga di un anno dei termini della legge n. 554/1988. Quanto sopra premesso, si illustrano qui di seguito, le novita'. Fra le disposizioni della legge n. 407/1990 non compare piu' quella norma che consentiva di assumere nell'anno in corso i vincitori dei concorsi le cui prove fossero iniziate entro l'anno precedente. Tale facolta' veniva riconosciuta in una fase di passaggio da un regime di assunzioni libere ad uno di assunzioni controllate ed autorizzate. La ulteriore permanenza di tale disposizione avrebbe costituito una palese incongruenza in un sistema di assunzioni tutto basato sull'autorizzazione. Il comma 3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che le province, i comuni, loro consorzi e le comunita' montane possono procedere, comunque, ad assunzioni per i servizi di assistenza alla infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro il limite delle attuali piante organiche. Pertanto, in tale area di attivita', le amministrazioni interessate possono assumere anche indipendentemente dalle cessazioni dal servizio e dall'aver attuato la mobilita', purche' trattasi di professionalita' impegnate nella specifica area dell'assistenza sopra individuata. Percio' unico limite e' costituito dalle vacanze esistenti nelle relative piante organiche alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1990. Delle assunzioni effettuate in base al suddetto comma 3 ne va data tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Notevole importanza assume la disposizione del comma 7, dell'art. 1. Con essa si definisce che il 30% delle assunzioni, a tempo indeterminato, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nelle regioni del Centro-Nord, sono riservate ai lavoratori di aziende private, che fruiscono dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per non meno di dodici mesi. Si intende con cio' riassorbire il fenomeno dei cassintegrati, di nota consistenza nell'area geografica del Centro-Nord. Con decreto, in corso di perfezionamento, saranno disciplinati i criteri e le modalita' per la predisposizione di apposite liste presso i competenti uffici circoscrizionali del lavoro. Pertanto, in tutti i casi in cui le amministrazioni ed enti attivano, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, richieste di avviamento a selezione devono specificare ai competenti uffici circoscrizionali del lavoro il numero dei posti da ricoprire ai sensi della riserva in questione. Infine, il comma 4 dell'art. 1 consente al Presidente del Consiglio di autorizzare, in deroga al comma 2 dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a indire pubblici concorsi per le qualifiche funzionali e profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni. Preliminarmente si precisa che detta disposizione riguarda le sole amministrazioni ministeriali. A seguito della defatigante e non puntuale applicazione dell'inquadramento, provvisorio e definitivo, del personale nelle qualifiche e nei profili professionali ai sensi dell'art. 4, commi 8, 9 e 10 della legge n. 312/80, le amministrazioni ministeriali non hanno potuto, nel corso degli ultimi anni, indire concorsi in forza del divieto contenuto nell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con la conseguenza pratica che le stesse si trovano, ora, nell'impossibilita' di poter assumere in mancanza di graduatorie valide cui attingere. In merito, si rammenta che questa presidenza potra' dare corso alle richieste solo se in queste si fara' riferimento in maniera specifica alle sedi di servizio e alle qualifiche e profili interessati, nel contesto delle dotazioni organiche territoriali. L'invio di queste ultime costituisce, quindi, adempimento preliminare in quanto le autorizzazioni saranno concesse per specifiche sedi territoriali. Per quanto riguarda il numero e la tipologia dei posti da mettere a concorso, si precisa che in tale novero non debbono essere considerati quelli dichiarati disponibili per la mobilita'. Al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la emanazione dei decreti autorizzativi ad indire concorsi nei Ministeri, in un contesto di programmazione complessiva delle risorse umane da immettere nella pubblica amministrazione, si invitano le amministrazioni interessate a far pervenire le richieste entro il 30 maggio 1991. Quanto sopra premesso, considerato che le disposizioni normative richiamate, nonche' soprattutto l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/88, subordinano l'attivazione delle normali procedure di reclutamento alla preventiva attuazione della mobilita', si invitano gli organi di controllo a vigilare sul puntuale adempimento della normativa. Il Ministro: GASPARI