IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  23  marzo  1990  del F.A.T.A. - Fondo
assicurativo tra agricoltori - Societa' per azioni di assicurazione e
riassicurazioni,  intesa  ad ottenere l'approvazione di condizioni di
polizza regolanti le assicurazioni sulla vita  assunte  senza  visita
medica   sostitutive   delle  analoghe  gia'  approvate,  nonche'  di
condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica
in  assenza  del  test  HIV, integrative delle condizioni generali di
polizza in vigore;
  Vista  la  lettera  n.  22571  del  24  luglio  1990,  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla  vita  assunte
senza  visita medica, sostitutive delle analoghe gia' approvate, e le
condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita  medica
in  assenza  del  test  HIV, integrative delle condizioni generali di
polizza in vigore, presentate dal  F.A.T.A.  Fondo  assicurativo  tra
agricoltori - Societa' per azioni di assicurazione e riassicurazioni,
con sede in Roma.