IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26
febbraio 1963, n.  441,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
alimenti e delle bevande;
  Visto il regolamento concernente la disciplina della produzione del
commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate
alimentari  immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1990 (n. 705/267) relativa
a "divieti e  nuove  prescrizioni  concernenti  l'impiego  di  alcune
sostanze attive diserbanti";
  Rilevato  l'andamento  della contaminazione di atrazina nelle acque
destinate al consumo umano nel corso dell'anno  1990,  che  evidenzia
situazioni di rischio;
  Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nella seduta  del
29 gennaio 1991;
  Ritenuta  la  necessita'  di  vietare anche per il corrente anno la
vendita e l'impiego di tutte le formulazioni contenenti  atrazina  da
sola o in associazione con altri diserbanti;
  Rilevata  la  necessita'  di  provvedere con procedura d'urgenza al
fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile,
fin dalla imminente campagna agricola;
                               Ordina:
                            Articolo unico
 1.  A  far  data  dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e  per  tutto  l'anno  1991  sono
vietati la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti
atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti su  tutto  il
territorio nazionale.
  2.   La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 6 febbraio 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO