IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; Visto il regolamento concernente la disciplina della produzione del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Vista l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1990 (n. 705/267) relativa a "divieti e nuove prescrizioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive diserbanti"; Rilevato l'andamento della contaminazione di atrazina nelle acque destinate al consumo umano nel corso dell'anno 1990, che evidenzia situazioni di rischio; Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nella seduta del 29 gennaio 1991; Ritenuta la necessita' di vietare anche per il corrente anno la vendita e l'impiego di tutte le formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti; Rilevata la necessita' di provvedere con procedura d'urgenza al fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile, fin dalla imminente campagna agricola; Ordina: Articolo unico 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per tutto l'anno 1991 sono vietati la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti su tutto il territorio nazionale. 2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 6 febbraio 1991 Il Ministro: DE LORENZO