IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 353 (ex 313) e 356 (ex 316) relativi alla scuola di specializzazione in oncologia vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Art. 353. - E' istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Universita' degli studi di Torino. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori; diagnostica anatomo-patologica dei tumori; diagnostica di laboratorio in oncologia; oncologia medica; radioterapia oncologica. La scuola ha altresi' lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalita' conseguibili al termine della scuola stessa tutte in ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di oncologia generale, diagnostica preventiva, di oncologia medica, di radioterapia oncologica, di oncologia diagnostica anatomo-patologica. La scuola rilascia i titoli di specialista in: a) oncologia (indirizzo oncologia generale, diagnostica e preventiva) per i laureati in medicina e chirurgia; b) oncologia (indirizzo oncologia medica) per i laureati in medicina e chirurgia; c) oncologia (indirizzo radioterapia oncologica) per i laureati che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologica secondo il vecchio ordinamento); d) oncologia (indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica) per i laureati che siano in possesso di specializzazione in anatomia patologica. Art. 356. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale, diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia; di oncologia diagnostica anatomo-patologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in anatomia patologica; di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia; di radioterapia oncologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologica secondo il vecchio ordinamento). Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professsione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 20 dicembre 1990 Il rettore: DIANZANI