IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 18 giugno 1987 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente nelle localita' Valloni, Vallone Ciurciola, S. Vittore e Foci nel comune di Cerro al Volturno; Vista la nota n. 96 datata 9 gennaio 1991 del comune di Cerro al Volturno con la quale si quantifica il costo totale di massima per il risanamento dei movimenti franosi sopra citati in L. 6.000.000.000; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire un primo finanziamento teso alla riduzione dei piu' immediato pericolo per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, la regione Molise e' autorizzata all'esecuzione delle opere tese all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico.