IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414;
  Visto l'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
  Considerato  che,  a  seguito  degli  eventi  sismici  del  13 e 16
dicembre 1990 nella Sicilia orientale,  che  hanno  colpito  numerosi
comuni  delle  province  di  Siracusa,  Catania  e Ragusa, sono stati
gravemente danneggiati fabbricati  adibiti  a  civili  abitazioni,  a
scuole  e  ad  uffici pubblici, per cui risultano, alla data odierna,
complessivamente 4.832 nuclei fasmiliari senza tetto per un ammontare
di circa 14.000 persone, 224 edifici pubblici e 59 scuole inagibili;
  Tenuto  conto  che  si e' reso necessario dare una prima, immediata
sistemazione alloggiativa alle suddette persone mediante  l'invio  di
1.200  roulottes  e  che  si sta' provvedendo all'invio, nelle stesse
localita', di altrettanti  prefabbricati  leggeri  (containers)  allo
scopo  di  dare alle suddette popolazioni, temporaneamente alloggiate
nelle roulottes, una sistemazione meno precaria e  piu'  confortevole
in  considerazione  del  fatto  che  la  riattazione  dei  fabbricati
dichiarati inagibili si protrarra' per parecchi mesi;
  Tenuto  conto,  altresi',  che  il numero dei prefabbricati leggeri
(containers) efficienti a disposizione  non  consente  di  soddisfare
l'esigenza  sopraindicata,  e  che,  pertanto,  si  rende  necessario
intensificare  al  massimo  l'attivita'  di  riparazione   di   detti
manufatti svolta dal Raggruppamento autonomo per il recupero dei beni
mobili della protezione civile;
  Considerata, altresi', la necessita' di ricostituire il parco delle
roulottes e dei prefabbricati leggeri (containers) al fine  di  poter
fronteggiare tempestivamente eventuali ulteriori emergenze;
  Tenuto   conto  inoltre  che,  sulla  base  anche  della  richiesta
formulata dal commissario coordinatore per gli interventi nelle  zone
terremotate  della  Sicilia  orientale  con  nota  n.  70  in data 26
dicembre 1990, si  rende  necessario  che  i  predetti  prefabbricati
leggeri  vengano  adeguatamente  arredati  e  forniti  di impianti di
climatizzazione in grado di assicurare condizioni di  vivibilita'  in
tutte le stagioni;
  Considerate,  infine,  l'esigenza e l'urgenza di disporre in merito
alla semplificazione delle procedure per consentire  il  piu'  celere
impiego,   recupero,   riparazione   e   riutilizzo   dei   manufatti
sopraindicati  (roulottes  e  containers),   nonche'   di   garantire
l'immediato  trasporto degli stessi nelle zone colpite dal menzionato
sisma;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  attivita'  connesse  al  reperimento, alla riparazione, al
ripristino ed a quant'altro  necessario  alla  idonea  utilizzazione,
alla  movimentazione ed al posizionamento delle roulottes, dalle zone
in cui in atto sono  collocate  alle  aree  della  Sicilia  orientale
colpite dal sisma del 13-16 dicembre 1990, nonche' al recupero e alla
riattazione delle  stesse  una  volta  cessata  l'esigenza  del  loro
utilizzo,  provvedono,  anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi
comprese quelle della contabilita' generale dello Stato, il Ministero
della  difesa,  per  quanto  attiene  le roulottes stoccate presso le
proprie aree ed il Ministero  dell'interno  per  quanto  concerne  le
roulottes stoccate presso i C.A.P.I.
  I  predetti Ministeri, data l'urgenza determinata dalla particolare
situazione di emergenza, sono, altresi', autorizzati  ad  affidare  i
relativi  lavori  a  ditte  specializzate  con  il procedimento della
trattativa privata, o in economia, approvando e rendendo esecutivi  i
relativi atti negoziali.