IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414; Visto l'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730; Considerato che, a seguito degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, che hanno colpito numerosi comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, sono stati gravemente danneggiati fabbricati adibiti a civili abitazioni, a scuole e ad uffici pubblici, per cui risultano, alla data odierna, complessivamente 4.832 nuclei fasmiliari senza tetto per un ammontare di circa 14.000 persone, 224 edifici pubblici e 59 scuole inagibili; Tenuto conto che si e' reso necessario dare una prima, immediata sistemazione alloggiativa alle suddette persone mediante l'invio di 1.200 roulottes e che si sta' provvedendo all'invio, nelle stesse localita', di altrettanti prefabbricati leggeri (containers) allo scopo di dare alle suddette popolazioni, temporaneamente alloggiate nelle roulottes, una sistemazione meno precaria e piu' confortevole in considerazione del fatto che la riattazione dei fabbricati dichiarati inagibili si protrarra' per parecchi mesi; Tenuto conto, altresi', che il numero dei prefabbricati leggeri (containers) efficienti a disposizione non consente di soddisfare l'esigenza sopraindicata, e che, pertanto, si rende necessario intensificare al massimo l'attivita' di riparazione di detti manufatti svolta dal Raggruppamento autonomo per il recupero dei beni mobili della protezione civile; Considerata, altresi', la necessita' di ricostituire il parco delle roulottes e dei prefabbricati leggeri (containers) al fine di poter fronteggiare tempestivamente eventuali ulteriori emergenze; Tenuto conto inoltre che, sulla base anche della richiesta formulata dal commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale con nota n. 70 in data 26 dicembre 1990, si rende necessario che i predetti prefabbricati leggeri vengano adeguatamente arredati e forniti di impianti di climatizzazione in grado di assicurare condizioni di vivibilita' in tutte le stagioni; Considerate, infine, l'esigenza e l'urgenza di disporre in merito alla semplificazione delle procedure per consentire il piu' celere impiego, recupero, riparazione e riutilizzo dei manufatti sopraindicati (roulottes e containers), nonche' di garantire l'immediato trasporto degli stessi nelle zone colpite dal menzionato sisma; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le attivita' connesse al reperimento, alla riparazione, al ripristino ed a quant'altro necessario alla idonea utilizzazione, alla movimentazione ed al posizionamento delle roulottes, dalle zone in cui in atto sono collocate alle aree della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13-16 dicembre 1990, nonche' al recupero e alla riattazione delle stesse una volta cessata l'esigenza del loro utilizzo, provvedono, anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle della contabilita' generale dello Stato, il Ministero della difesa, per quanto attiene le roulottes stoccate presso le proprie aree ed il Ministero dell'interno per quanto concerne le roulottes stoccate presso i C.A.P.I. I predetti Ministeri, data l'urgenza determinata dalla particolare situazione di emergenza, sono, altresi', autorizzati ad affidare i relativi lavori a ditte specializzate con il procedimento della trattativa privata, o in economia, approvando e rendendo esecutivi i relativi atti negoziali.