IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 20 luglio 1989 presentata dalla Cardif Societe' Vie - Societa' per azioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore; Vista la lettera n. 923961 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Cardif Socie'te' Vie - Societa' per azioni Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano: 1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%; 2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%; 3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%; 4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%; 5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita delle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2), 3 e 4); 6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulle teste del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 7) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. La tariffa di cui al precedente punto 6) risulta sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1989. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 1991 Il Ministro: BATTAGLIA