IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, il relativo art. 9, commi 7 e 9, con cui sono stati fissati gli scaglioni di investimento ai fini della determinazione della misura del contributo in conto capitale e i tassi di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati in relazione alle dimensioni delle iniziative; Visto il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, recante modifiche alla citata legge n. 64/86 in attuazione della decisione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, di tale decreto-legge che fissa nel 30% il limite di intensita' degli incentivi e agevolazioni dell'intervento straordinario applicabili nella provincia di Frosinone; Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del 1988 il quale prevede che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assume le determinazioni per l'applicazione del limite di intensita' dell'intervento straordinario nella provincia di Frosinone; Vista la propria deliberazione 3 agosto 1988, n. 374, punto 9, con cui e' stata fatta riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione del limite d'intensita' dell'intervento straordinario nella provincia di Frosinone; Visti i principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalita' regionale, contenuti nelle comunicazioni CEE del 23 giugno 1971, del 27 giugno 1973 e del 21 dicembre 1978, secondo i quali i massimali differenziati sono fissati in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) espressa in percentuale dell'investimento iniziale; Considerato che il predetto massimale in termini di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) deve tener conto sia degli aiuti determinabili a priori che di quelli misurabili a posteriori; Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: Nella provincia di Frosinone gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico n. 218/78 e dagli articoli 9, 10, 12, 14 (commi 3 e 4) della legge n. 64/86, non possono superare complessivamente il limite di intensita' del 30% calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) sulla base dei seguenti criteri: 1) il massimale puo' essere raggiunto dai soli aiuti determinabili a priori e cioe' dal contributo in conto capitale e/o dal contributo sugli interessi attualizzato. Nel caso di investimenti industriali il massimale puo' essere raggiunto con il solo contributo in conto capitale pari al 30% unicamente per le iniziative di cui agli scaglioni di investimento a) e b) dell'art. 9, comma 7, della legge n. 64/86; oltre detti scaglioni il contributo in conto capitale riconoscibile e' fissato nel 15% e il massimale viene raggiunto con il contributo sugli interessi; 2) il massimale puo' essere raggiunto anche con gli altri aiuti determinabili a posteriori qualora la misura dei contributi (c/capitale e c/interessi attualizzato) non raggiunga il 30% dell'investimento; 3) il massimale puo' essere raggiunto anche soltanto con gli aiuti misurabili a posteriori; 4) l'operatore, nel presentare la domanda di agevolazioni dichiara, preventivamente, di quale tipo di incentivi e/o agevolazioni intende usufruire e indica eventualmente la misura del contributo in conto capitale e/o l'importo e la durata del finanziamento agevolato. Se il massimale non viene raggiunto con gli aiuti determinabili a priori, ovvero, se la richiesta e' rivolta esclusivamente all'ottenimento degli aiuti misurabili a posteriori, l'operatore indica le forme di agevolazione prescelte, che gli sono riconosciute fino a concorrenza del predetto limite del 30%; 5) nel caso in cui le agevolazioni vengano corrisposte in piu' anni, dall'ammontare del massimale predetto e' annualmente dedotto l'importo dei benefici fruiti nell'anno. L'ammontare residuo del massimale e' riportato all'anno successivo aumentato del tasso di riferimento. Le agevolazioni hanno termine quando e' stato interamente utilizzato il massimale di aiuto; 6) per tasso di attualizzazione o di riferimento, si intende il tasso annuo medio di riferimento dell'anno precedente applicato per i finanziamenti agevolati nel settore industriale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76; 7) l'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato in via preventiva in relazione alle caratteristiche ed alle ipotesi assunte dal progetto dell'iniziativa da attuare. Gli eventuali scostamenti verificatisi durante il periodo di tempo di attuazione dell'iniziativa debbono essere conteggiati in sede di imputazione annuale dei benefici sul massimale di aiuto. Ad iniziativa attuata, qualora si siano verificate variazioni rispetto alle previsioni iniziali, si provvede alla rideterminazione dell'aiuto ed ai conseguenti conguagli; 8) la disciplina di cui sopra si applica alle domande che alla data del 31 dicembre 1990 non hanno ottenuto dall'Agenzia il provvedimento di concessione per le iniziative non soggette all'autorizzazione di cui all'art. 74 del testo unico o dal CIPI la delibera di ammissibilita' alle agevolazioni, nonche' a tutte le domande presentate a partire dal 1 gennaio 1991. All'attuazione della presente delibera provvede l'Agenzia, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa, per le materie di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. Roma, 20 dicembre 1990 Il Presidente: CIRINO POMICINO