IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in  particolare,  il
relativo  art.  9,  commi  7  e  9,  con  cui  sono stati fissati gli
scaglioni di investimento ai fini della determinazione  della  misura
del  contributo in conto capitale e i tassi di interesse da applicare
ai  finanziamenti  agevolati  in  relazione  alle  dimensioni   delle
iniziative;
  Visto  il  decreto-legge  11  luglio  1988, n. 258, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337,  recante  modifiche
alla  citata  legge n. 64/86 in attuazione della decisione CEE/88/318
del 2 marzo 1988, e, in particolare,  l'art.  2,  comma  2,  di  tale
decreto-legge  che  fissa  nel  30%  il  limite  di  intensita' degli
incentivi e agevolazioni  dell'intervento  straordinario  applicabili
nella provincia di Frosinone;
  Visto  in  particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del
1988 il quale prevede che il CIPI, su proposta del Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per
il   coordinamento   delle   politiche   comunitarie,    assume    le
determinazioni   per   l'applicazione   del   limite   di  intensita'
dell'intervento straordinario nella provincia di Frosinone;
  Vista  la propria deliberazione 3 agosto 1988, n. 374, punto 9, con
cui  e'  stata  fatta  riserva  di   ulteriori   determinazioni   per
l'applicazione  del limite d'intensita' dell'intervento straordinario
nella provincia di Frosinone;
  Visti  i  principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalita'
regionale, contenuti nelle comunicazioni CEE del 23 giugno 1971,  del
27  giugno  1973  e del 21 dicembre 1978, secondo i quali i massimali
differenziati sono fissati in equivalente sovvenzione netto  (E.S.N.)
espressa in percentuale dell'investimento iniziale;
  Considerato  che  il  predetto  massimale in termini di equivalente
sovvenzione  netto  (E.S.N.)  deve  tener  conto  sia   degli   aiuti
determinabili a priori che di quelli misurabili a posteriori;
  Su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
Mezzogiorno d'intesa con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie;
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
                              Delibera:
  Nella  provincia  di  Frosinone  gli  incentivi  e  le agevolazioni
previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo  unico  n.  218/78  e
dagli  articoli 9, 10, 12, 14 (commi 3 e 4) della legge n. 64/86, non
possono superare complessivamente il limite  di  intensita'  del  30%
calcolato  in termini di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) sulla
base dei seguenti criteri:
   1) il massimale puo' essere raggiunto dai soli aiuti determinabili
a priori e cioe' dal contributo in conto capitale e/o dal  contributo
sugli interessi attualizzato. Nel caso di investimenti industriali il
massimale puo' essere raggiunto  con  il  solo  contributo  in  conto
capitale  pari  al  30%  unicamente  per  le  iniziative  di cui agli
scaglioni di investimento a) e b) dell'art. 9, comma 7,  della  legge
n.  64/86;  oltre  detti  scaglioni  il  contributo in conto capitale
riconoscibile e' fissato nel 15% e il massimale viene  raggiunto  con
il contributo sugli interessi;
   2)  il  massimale  puo' essere raggiunto anche con gli altri aiuti
determinabili  a  posteriori  qualora  la   misura   dei   contributi
(c/capitale   e   c/interessi  attualizzato)  non  raggiunga  il  30%
dell'investimento;
   3) il massimale puo' essere raggiunto anche soltanto con gli aiuti
misurabili a posteriori;
   4)   l'operatore,   nel  presentare  la  domanda  di  agevolazioni
dichiara,  preventivamente,  di   quale   tipo   di   incentivi   e/o
agevolazioni  intende  usufruire e indica eventualmente la misura del
contributo  in  conto  capitale  e/o  l'importo  e  la   durata   del
finanziamento agevolato.  Se il massimale non viene raggiunto con gli
aiuti determinabili a priori, ovvero,  se  la  richiesta  e'  rivolta
esclusivamente  all'ottenimento  degli aiuti misurabili a posteriori,
l'operatore indica le forme di agevolazione prescelte, che  gli  sono
riconosciute fino a concorrenza del predetto limite del 30%;
   5)  nel  caso  in  cui le agevolazioni vengano corrisposte in piu'
anni, dall'ammontare del massimale predetto  e'  annualmente  dedotto
l'importo  dei  benefici  fruiti  nell'anno.  L'ammontare residuo del
massimale e' riportato all'anno successivo  aumentato  del  tasso  di
riferimento.   Le   agevolazioni   hanno   termine  quando  e'  stato
interamente utilizzato il massimale di aiuto;
   6)  per  tasso  di attualizzazione o di riferimento, si intende il
tasso annuo medio di riferimento dell'anno precedente applicato per i
finanziamenti  agevolati  nel  settore industriale di cui all'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76;
   7)  l'ammontare  delle  agevolazioni concedibili e' determinato in
via preventiva in relazione  alle  caratteristiche  ed  alle  ipotesi
assunte  dal  progetto  dell'iniziativa  da  attuare.  Gli  eventuali
scostamenti verificatisi durante il periodo di  tempo  di  attuazione
dell'iniziativa  debbono  essere  conteggiati  in sede di imputazione
annuale dei benefici sul massimale di aiuto. Ad  iniziativa  attuata,
qualora  si  siano  verificate  variazioni  rispetto  alle previsioni
iniziali,  si  provvede  alla  rideterminazione  dell'aiuto   ed   ai
conseguenti conguagli;
   8)  la  disciplina  di  cui sopra si applica alle domande che alla
data  del  31  dicembre  1990  non  hanno  ottenuto  dall'Agenzia  il
provvedimento   di   concessione   per  le  iniziative  non  soggette
all'autorizzazione di cui all'art. 74 del testo unico o dal  CIPI  la
delibera  di  ammissibilita'  alle  agevolazioni,  nonche' a tutte le
domande presentate a partire dal 1› gennaio 1991.
  All'attuazione  della  presente  delibera provvede l'Agenzia, sulla
base delle  direttive  impartite  dal  Ministro  per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno d'intesa, per le materie di rispettiva
competenza, con i Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale  e
delle finanze.
   Roma, 20 dicembre 1990
                                       Il Presidente: CIRINO POMICINO