IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visti  gli articoli 2 e 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n.
67 (legge finanziaria 1988);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396;
  Visto l'art. 27 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 12 dicembre 1990, n. 377;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In rapporto all'attivita' svolta, la ragioneria centrale presso
la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'  definita  di  maggiore
importanza.
  2. Al predetto ufficio e' preposto un dirigente generale di livello
C del ruolo dei servizi  centrali  della  Ragioneria  generale  dello
Stato,  con  funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore
importanza, scelto fra i dirigenti superiori  del  ruolo  stesso  con
almeno  tre  anni complessivi di direzione di ragionerie centrali e/o
di ragionerie regionali od uffici equiparati.