IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 2 e 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396; Visto l'art. 27 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 3, della legge 12 dicembre 1990, n. 377; Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. In rapporto all'attivita' svolta, la ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' definita di maggiore importanza. 2. Al predetto ufficio e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza, scelto fra i dirigenti superiori del ruolo stesso con almeno tre anni complessivi di direzione di ragionerie centrali e/o di ragionerie regionali od uffici equiparati.