IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione postale e telegrafica;
  Vista  la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, sulle funzioni dirigenziali nelle  Amministrazioni  dello  Stato
anche ad ordinamento autonomo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, relativo all'approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655, relativo all'approvazione  del  regolamento  di  esecuzione  dei
libri  I  e  II  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  giugno 1990 con il quale sono
state  fissate  le  tariffe  postali  per  l'interno   delle   stampe
periodiche e non periodiche;
  Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa;
  Visto  il  trattato di Roma approvato con legge 14 ottobre 1957, n.
1203;
  Considerato  che  la commissione delle Comunita' europee ha chiesto
l'ammissione della stampa quotidiana e  periodica  dei  Paesi  membri
alla  impostazione  in Italia alle stesse condizioni praticate per la
stampa nazionale, emettendo, dopo una fase interlocutoria, il  parere
motivato di cui all'art. 169 del suddetto trattato;
  Riconosciuta l'esigenza di conformarsi a tale parere;
                               Decreta:
  In  esecuzione  del  disposto  dell'art.  30  del  trattato di Roma
approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, le  stampe  periodiche,
legalmente  pubblicate  nei  Paesi  membri  della  Comunita' europea,
presentate per la spedizione ai competenti uffici  postali  italiani,
sono  ammesse  a  domanda,  alle  stesse  condizioni stabilite per la
stampa periodica nazionale, al trattamento previsto dall'art. 56  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, e
dalle correlative norme del capo VIII, titolo  1›,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, come integrate e
modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989,
n. 161.
  La   domanda   deve   essere  corredata,  in  particolare,  da  una
certificazione, rilasciata dalla competente autorita'  del  paese  di
origine   della   pubblicazione,   attestante  la  conformita'  della
pubblicazione stessa alle disposizioni locali in materia di stampa.
  Analoga  certificazione deve essere prodotta entro il 31 gennaio di
ciascun anno.
  Dette certificazioni, ove non redatte in lingua italiana o in altra
lingua piu' diffusa  nella  Comunita'  europea  (francese,  inglese),
debbono  essere  accompagnate  da  una  traduzione  conforme al testo
originario  rilasciata  dalle  autorita'  diplomatiche  o   consolari
italiane o da una pubblica autorita' del paese di provenienza.
  Il  presente  decreto ha effetto dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 novembre 1990
                                                  Il Ministro: MAMMI'
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990
Registro n. 50 Poste, foglio n. 10