IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, relativo all'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, relativo all'approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990 con il quale sono state fissate le tariffe postali per l'interno delle stampe periodiche e non periodiche; Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa; Visto il trattato di Roma approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Considerato che la commissione delle Comunita' europee ha chiesto l'ammissione della stampa quotidiana e periodica dei Paesi membri alla impostazione in Italia alle stesse condizioni praticate per la stampa nazionale, emettendo, dopo una fase interlocutoria, il parere motivato di cui all'art. 169 del suddetto trattato; Riconosciuta l'esigenza di conformarsi a tale parere; Decreta: In esecuzione del disposto dell'art. 30 del trattato di Roma approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, le stampe periodiche, legalmente pubblicate nei Paesi membri della Comunita' europea, presentate per la spedizione ai competenti uffici postali italiani, sono ammesse a domanda, alle stesse condizioni stabilite per la stampa periodica nazionale, al trattamento previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle correlative norme del capo VIII, titolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, come integrate e modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989, n. 161. La domanda deve essere corredata, in particolare, da una certificazione, rilasciata dalla competente autorita' del paese di origine della pubblicazione, attestante la conformita' della pubblicazione stessa alle disposizioni locali in materia di stampa. Analoga certificazione deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ciascun anno. Dette certificazioni, ove non redatte in lingua italiana o in altra lingua piu' diffusa nella Comunita' europea (francese, inglese), debbono essere accompagnate da una traduzione conforme al testo originario rilasciata dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane o da una pubblica autorita' del paese di provenienza. Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1990 Il Ministro: MAMMI' Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990 Registro n. 50 Poste, foglio n. 10