IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 74, del predetto decreto, recante disposizioni relative a particolari settori; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, recante disposizioni integrative del comma 4 del predetto art. 74, in base al quale gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione possono essere autorizzati con decreto del Ministro delle finanze ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 74, comma 4, come modificato dal suddetto decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411; Decreta: Art. 1. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione devono eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1991.