IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  sul
valore aggiunto;
  Visto   l'art.  74,  del  predetto  decreto,  recante  disposizioni
relative a particolari settori;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n.
411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990,
recante disposizioni integrative del comma 4 del predetto art. 74, in
base al quale gli esercenti impianti di distribuzione  di  carburante
per  uso  di  autotrazione possono essere autorizzati con decreto del
Ministro delle finanze ad eseguire le liquidazioni periodiche di  cui
all'art.  27 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica e
i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   procedere   all'attuazione   della
disposizione contenuta nell'art. 74, comma  4,  come  modificato  dal
suddetto decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso di
autotrazione devono eseguire le liquidazioni periodiche e i  relativi
versamenti  dell'imposta  sul  valore aggiunto, previsti dall'art. 27
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e  successive  modificazioni,  entro  il  giorno  5  del secondo mese
successivo a ciascun trimestre solare.
  Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta 1991.