IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64; Vista la delibera della giunta municipale di San Cataldo n. 778 del 2 febbraio 1989 con la quale veniva autorizzato il sindaco del comune ad avanzare istanza ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile per il finanziamento dei lavori di sfruttamento delle risorse idriche esistenti nel territorio; Vista la relazione tecnica della ripartizione VII ufficio urbanistica del comune di San Cataldo in data 1 dicembre 1989 nella quale era formulata l'ipotesi tecnica per il superamento di detta emergenza; Vista la richiesta del comune di San Cataldo del 2 dicembre 1989, n. 18447, inviata ai Ministri sopracitati che quantificava in 6.000 milioni di lire l'impegno finanziario per il superamento dell'emergenza idrica; Vista la nota del 5 dicembre 1989, n. 50101/OO.PP., del servizio OO.PP. che richiedeva al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di voler valutare la richiesta del comune e di assicurare il necessario apporto finanziario per la realizzazione delle opere; Visto il fonogramma urgente del 16 dicembre 1989, n. 943/GAB., del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che autorizzando l'impegno di 6 miliardi come anticipazione sul terzo piano annuale di attuazione del programma regionale di sviluppo della regione siciliana subordinava il trasferimento dei fondi alla emanazione di apposita ordinanza sentita anche la regione siciliana; Vista la nota del 29 dicembre 1989, n. 50715/OO.PP., con la quale il servizio opere pubbliche richiedeva l'assenso della regione siciliana all'utilizzo dei fondi per fronteggiare l'emergenza idrica della citta' di San Cataldo; Visto il decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana n. 218/6 in data 29 marzo 1990 che concedeva un finanziamento di L. 421.750.000 al comune di San Cataldo per il completamento delle ricerche idriche sotterranee nel territorio comunale; Vista la nota del 24 settembre 1990, n. 10693, dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta che riferiva positivamente in ordine alle trivellazioni effettuate nelle contrade Vassallaggi e Grotticelle e specificava che l'eduzione media per quattro pozzi puo' essere di circa complessivi 22 l/s; Vista la nota in data 13 novembre 1990, n. CTO 918, del comitato tecnico operativo delle acque costituito presso la Presidenza della regione siciliana nella quale si conferma l'autorizzazione a suo tempo concessa dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'utilizzo dei fondi; Vista la nota del 4 dicembre 1990, n. CTO 957, del medesimo comitato tecnico operativo delle acque con la quale si richiedono procedure in ordine all'affidamento dei lavori, tra le quali la deroga all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985, alla dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, alla concessione di permessi e autorizzazioni, alla certificazione antimafia, alle espropriazioni e all'impiego di automezzi nei giorni festivi; Ritenuto che l'intervento richiesto e' idoneo a fronteggiare la grave emergenza idrica della citta' di San Cataldo; Ravvisata la necessita' di stabilire un congruo termine di tempo per l'affidamento delle opere disponendo procedure accelerative in ordine all'affidamento stesso nonche' modalita' di rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti all'esecuzione delle opere, alla concessione di autorizzazioni e permessi e al trasporto dei materiali nei giorni normalmente interdetti alla circolazione dei mezzi pesanti; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di San Cataldo in provincia di Caltanissetta e' disposto a cura dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta l'intervento di eduzione e potabilizzazione di acque dalle contrade Vassallaggi e Grotticella e la relativa adduzione al comune di San Cataldo per l'alimentazione idropotabile. 2. Dette opere sono dichiarate di preminente interesse nazionale, urgenti e indifferibili.