IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente nazionale per  l'energia  elettrica  e  trasferimento  allo
stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n. 36, contenente norme  relative  ai  trasferimenti  all'ENEL  delle
imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n. 138, contenente norme relative agli  indennizzi  da  corrispondere
alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
  Vista la domanda in data 30 novembre 1964 con la quale il comune di
Gattinara  (Vercelli)  ha  chiesto  all'ENEL  -  Ente  nazionale  per
l'energia  elettrica,  ai  sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata
legge 6 dicembre 1962, n. 1643,  la  concessione  alla  continuazione
dell'esercizio di attivita' elettriche;
  Vista  la domanda in data 1› ottobre 1990, con la quale il predetto
comune, in esecuzione della deliberazione del consiglio  comunale  n.
197  del  4  giugno  1990  ha  chiesto  il trasferimento all'ENEL del
proprio  servizio  elettrico  di  distribuzione,   rinunciando   alla
concessione   dell'esercizio  delle  attivita'  di  distribuzione  di
energia elettrica;
  Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il
trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente
pubblico  con  sede  in  Roma, del servizio comunale di distribuzione
dell'energia elettrica;
  Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di
erogazione dell'energia elettrica rientra tra le  imprese  menzionate
dall'art.  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1963 n. 36;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati
al servizio di distribuzione dell'energia  elettrica  esercitato  dal
comune di Gattinara (Vercelli).
  Gli  impianti  idroelettrici  di  produzione  rimangono al predetto
comune che li puo' impiegare ai sensi della legge 29 maggio 1982,  n.
308,  a  condizione  che  l'energia  elettrica  di  produzione  venga
impiegata esclusivamente per propri usi e che l'eventuale energia  di
supero venga ceduta soltanto all'ENEL.
  Il   trasferimento  comprende  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili
costituenti i complessi dei beni organizzati di cui  al  primo  comma
del  presente  articolo,  nonche'  i relativi rapporti giuridici, gli
accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio
delle menzionate attivita' cui essi sono destinati.