IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attivita' elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la domanda in data 30 novembre 1964 con la quale il comune di Gattinara (Vercelli) ha chiesto all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione alla continuazione dell'esercizio di attivita' elettriche; Vista la domanda in data 1 ottobre 1990, con la quale il predetto comune, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 197 del 4 giugno 1990 ha chiesto il trasferimento all'ENEL del proprio servizio elettrico di distribuzione, rinunciando alla concessione dell'esercizio delle attivita' di distribuzione di energia elettrica; Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di distribuzione dell'energia elettrica; Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36; Decreta: Art. 1. Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di distribuzione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Gattinara (Vercelli). Gli impianti idroelettrici di produzione rimangono al predetto comune che li puo' impiegare ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, a condizione che l'energia elettrica di produzione venga impiegata esclusivamente per propri usi e che l'eventuale energia di supero venga ceduta soltanto all'ENEL. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al primo comma del presente articolo, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita' cui essi sono destinati.