IL RETTORE
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato  con
regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche'
riconosciute   le    esigenze    di    specificita'    professionale,
disponibilita'  di  personale  docente  e  non  docente  e  di idonee
strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 255, contenente l'elencazione delle scuole, e'  aggiunta  la
seguente scuola diretta a fini speciali:
   5) tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.
  Dopo  l'art. 305 e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti
dall'intitolazione:
              Scuola diretta a fini speciali di tecnici
              di audiometria e protesizzazione acustica
  Art.  306.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali in
tecnici   di   audiometria   e   protesizzazione   acustica    presso
l'Universita' degli studi di Sassari.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare personale sanitario per il
trattamento diagnostico preventivo,  riabilitativo  e  protesico  dei
pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.
  La   scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnici  di  audiometria  e
protesizzazione acustica.
  Art.  307.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile  di  abbreviazione.  Ciascun  anno  di   corso   prevede
quattrocento  ore  di  insegnamento  e  di attivita' pratiche guidate
(tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle  ore
previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per
ciascun anno di corso.
  Art. 308. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.
  Art.  309.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili,
e' subordinato al superamento di un
esame  mediante  prova scritta con domande a risposte multiple per il
70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di
scuola  secondaria  superiore  in  misura  pari  a  30% del punteggio
complessivo.
  Art. 310. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
   anatomia (*);
   fisiologia (*);
   fonetica e linguistica (*).
  2› Anno:
   elementi  di  informatica,  di  analisi  dei  segnali e sistemi di
calcolo;
   tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
   tecniche di esplorazione vestibolare;
   fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
   tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
   nozioni   di   patologia   e   clinica  dell'udito  e  dell'organo
dell'equilibrio;
   legislazione sanitaria ed etica della professione (*).
 3› Anno:
   foniatria (*);
   neurologia (*);
   neuropsichiatria infantile (*);
   tecniche audiometriche speciali;
   protesi acustica ed audiometria protesica;
   tecniche    di    protesizzazione    acustica    e    rieducazione
dell'ipoacusico;
   psicologia (*).
  Gli  insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato  entro i primo
biennio.
  Art.  311.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti ambulatori e laboratori:
   laboratorio di protesizzazione;
   ambulatorio di audiometria tonale e vocale;
   ambulatorio di audiometria infantile;
   ambulatorio di audiometria protesica;
   ambulatorio di vestibologia;
   ambulatorio di audiometria obiettiva.
  La  frequenza,  per  complessive  quattrocento  ore  annue, avviene
secondo delibera del consiglio della scuola, tale  da  assicurare  ad
ogni  studente  un  adeguato  periodo  di  esperienza e di formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consenta allo  studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 312. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Sassari, 7 giugno 1990
                                                  Il rettore: MILELLA