AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
comma 3, del medesimo testo unico, al  solo  fine  di  facilitare  la
lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
 
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  122  del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (a), e dell'articolo 4 della  legge
14   agosto   1982,   n.   590  (b),  alle  universita'  non  statali
sottoelencate  e'  assegnato,  per  l'anno   finanziario   1990,   il
contributo  a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei
maggiori  oneri  dalle  medesime   sopportati   per   gli   ulteriori
inquadramenti  del  personale docente nelle nuove qualifiche previste
dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.  382  del  1982
(a):
 
                                                           Lire
                                                            __
Libera Universita' commerciale "Bocconi"
 di Milano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.836.000.000
Universita' cattolica "Sacro Cuore" di
 Milano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.030.000.000
Libera Universita' degli studi di Urbino   . . . . . . 30.000.000.000
Libera Universita' internazionale di
 studi sociali di Roma   . . . . . . . . . . . . . . .  3.980.000.000
Istituto Universitario di lingue moderne
 di Milano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.917.000.000
Libera Universita' degli studi di
 Bergamo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.648.000.000
Libero Istituto universitario di
 magistero di Catania  . . . . . . . . . . . . . . . .  1.974.000.000
Libero Istituto universitario "Maria
 Santissima Assunta" di Roma   . . . . . . . . . . . . .  460.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato
 di magistero "Suor Orsola Benincasa"
 di Napoli   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.155.000.000
                                                     ________________
                                                       85.000.000.000
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  122  del  D.P.R.  n. 382/1980
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica) e' il seguente:
             "Art.  122  (Adeguamento  delle  universita' non statali
          alla nuova disciplina). - Sino all'entrata in vigore  della
          legge sulle universita' non statali, il cui progetto dovra'
          essere presentato dal  Governo  alle  Camere  entro  il  31
          ottobre  1980,  sono  consentiti contributi finanziari alle
          universita' stesse, nei termini e con le modalita'  di  cui
          al  successivo  comma,  a  sgravio  del maggior onere dalle
          universita' predette sopportato per il personale docente in
          dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre
          che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina  del
          personale  docente  contenuta  nel  presente  decreto. Tali
          contributi non potranno  comunque  protrarsi  oltre  l'anno
          accademico 1981-82.
             Il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
          della   pubblica   istruzione,   sentito    il    Consiglio
          universitario  nazionale,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi
          di  cui  al  precedente  comma, tenendo conto, per ciascuna
          delle universita' non statali interessate:
               a)   della  consistenza  dell'organico  del  personale
          docente, con particolare riferimento agli inquadramenti  da
          attuarsi ai sensi del presente decreto;
               b)  delle  condizioni  finanziarie  delle  universita'
          stesse;
               c)  degli  orientamenti  programmatici  del Governo in
          materia di statizzazione  delle  universita'  non  statali,
          anche  in  riferimento al piano biennale transitorio di cui
          al precedente art. 2, ultimo comma.
             Nello   stesso  periodo  fissato  dal  primo  comma  del
          presente articolo,  le  universita'  non  statali  potranno
          conferire  contratti  di  insegnamento  anche  a professori
          delle universita' statali".
             (b)  La  legge  n.  590/1982 reca: "Istituzione di nuove
          universita'".  Si trascrive il testo del relativo art. 4:
             "Art.  4  (Proroga  dei  termini di cui all'art. 122 del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382).   -  Il  termine  per la presentazione del disegno di
          legge sulle universita' non statali di cui al  primo  comma
          dell'art.  122  del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983.
             I  contributi finanziari aggiuntivi alle universita' non
          statali a sgravio  del  maggior  onere  sopportato  per  il
          personale  in  dipendenza dell'applicazione del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  sono
          consentiti,  con  le  modalita'  di  cui all'art. 122 dello
          stesso decreto del Presidente della  Repubblica,  n.   382,
          fino all'anno accademico 1985-1986.
             Alla  copertura  finanziaria  dell'onere  derivante  dal
          precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti  di
          cui  al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa
          del Ministero della pubblica istruzione".