AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (a), e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (b), alle universita' non statali sottoelencate e' assegnato, per l'anno finanziario 1990, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1982 (a): Lire __ Libera Universita' commerciale "Bocconi" di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.836.000.000 Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.030.000.000 Libera Universita' degli studi di Urbino . . . . . . 30.000.000.000 Libera Universita' internazionale di studi sociali di Roma . . . . . . . . . . . . . . . 3.980.000.000 Istituto Universitario di lingue moderne di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.917.000.000 Libera Universita' degli studi di Bergamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.648.000.000 Libero Istituto universitario di magistero di Catania . . . . . . . . . . . . . . . . 1.974.000.000 Libero Istituto universitario "Maria Santissima Assunta" di Roma . . . . . . . . . . . . . 460.000.000 Libero Istituto universitario pareggiato di magistero "Suor Orsola Benincasa" di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155.000.000 ________________ 85.000.000.000
(a) Il testo dell'art. 122 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Art. 122 (Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina). - Sino all'entrata in vigore della legge sulle universita' non statali, il cui progetto dovra' essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle universita' predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle universita' non statali interessate: a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto; b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse; c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultimo comma. Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le universita' non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle universita' statali". (b) La legge n. 590/1982 reca: "Istituzione di nuove universita'". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Proroga dei termini di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382). - Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle universita' non statali di cui al primo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983. I contributi finanziari aggiuntivi alle universita' non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalita' di cui all'art. 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione".