AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. A decorrere dal 1 luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della Comunita' economica europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonche' i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, gia' attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente. 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1. (( 2-bis. I saldi contabili con la Comunita' economica europea )) (( derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla )) (( normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato )) (( agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione )) (( finanziaria dell'azienda medesima. ))