IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale e' stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione; Visti gli articoli 6 e 7 della legge 25 novembre 1975, n. 707, con i quali sono state stabilite prescrizioni relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli, tese in particolare ad evitare danno agli occupanti a seguito di spostamenti del carico; Visto l'art. 8 della citata legge n. 707 del 1975, in base al quale il Ministro dei trasporti dispone con propri decreti le modalita' tecniche da osservare in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7; Decreta: Art. 1. Gli autoveicoli di cui all'art. 26, comma 1, lettera d), del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono esserre muniti di una cabina di guida separata dal vano destinato alla merce. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una paratia tra la cabina di guida propriamente detta ed il vano per le merci, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria. AVVERTENZA: Il testo qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 707/1975 e' il seguente: "Art. 6. - Negli autoveicoli e nei motoveicoli i comandi per la guida debbono essere disposti in modo da consentire una agevole e sicura manovra e da evitare per quanto possibile, il rischio di manovre intempestive. I detti comandi debbono essere facilmente identificabili". - L'art. 7, ottavo comma, della suddetta legge, cosi' recita: "L'interno del veicolo deve essere munito di adeguata protezione che eviti danno agli occupanti a seguito di spostamenti di carico". - Il testo dell'art. 8, primo comma, della sopra citata legge, e' il seguente: "Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di sicurezza di cui all'art. 1, dei dispositivi per la trasparenza del parabrezza di cui all'art. 4, dei dispositivi antifurto, di cui all'art. 5, nonche' le modalita' tecniche da osservare in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7". Nota all'art. 1: - L'art. 26, comma 1, lettera d), del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, definisce gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose.