IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, con il quale e' stato approvato il testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
420, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione;
   Visti gli articoli 6 e 7 della legge 25 novembre 1975, n. 707, con
i   quali   sono   state   stabilite   prescrizioni   relative   alle
caratteristiche  di  sicurezza  dei  veicoli,  tese in particolare ad
evitare danno agli occupanti a seguito di spostamenti del carico;
  Visto l'art. 8 della citata legge n. 707 del 1975, in base al quale
il Ministro dei trasporti dispone con  propri  decreti  le  modalita'
tecniche  da  osservare in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli
articoli 6 e 7;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  autoveicoli di cui all'art. 26, comma 1, lettera d), del testo
unico  delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, debbono esserre muniti di una cabina di  guida  separata  dal
vano destinato alla merce.
  Qualora  si tratti di autocarri con carrozzeria denominata furgone,
anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi  diversi
dal  trasporto  di  cose,  deve  essere realizzata una paratia tra la
cabina di guida propriamente detta ed il vano per le  merci,  fissata
in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai sensi
          dell'art. 10,  comma  3,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 707/1975 e' il
          seguente:
             "Art. 6. - Negli autoveicoli e nei motoveicoli i comandi
          per la guida debbono essere disposti in modo da  consentire
          una  agevole  e  sicura  manovra  e  da  evitare per quanto
          possibile, il rischio  di  manovre  intempestive.  I  detti
          comandi debbono essere facilmente identificabili".
             -  L'art.  7,  ottavo comma, della suddetta legge, cosi'
          recita:  "L'interno  del  veicolo  deve  essere  munito  di
          adeguata  protezione  che  eviti  danno  agli  occupanti  a
          seguito di spostamenti di carico".
             -  Il testo dell'art. 8, primo comma, della sopra citata
          legge,  e'  il  seguente:  "Il  Ministro  per  i  trasporti
          stabilisce,  con  propri  decreti, le caratteristiche degli
          attacchi e delle cinture di sicurezza di  cui  all'art.  1,
          dei  dispositivi  per  la trasparenza del parabrezza di cui
          all'art. 4, dei dispositivi antifurto, di cui  all'art.  5,
          nonche'  le modalita' tecniche da osservare in ottemperanza
          alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7".
          Nota all'art. 1:
            -  L'art.  26, comma 1, lettera d), del testo unico delle
          norme  sulla   disciplina   della   circolazione   stradale
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
          giugno 1959, n. 393, definisce gli autocarri  come  veicoli
          destinati al trasporto di cose.