IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche' riconosciute le esigenze di specificita' professionale, disponibilita' di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 255. - Nell'Universita' degli studi di Sassari sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: 1) terapisti della riabilitazione; 2) tecnica dell'irrigazione. Dopo l'art. 280 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione: Scuola diretta a fini speciali in tecnica dell'irrigazione Art. 281. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica dell'irrigazione presso l'Universita' di Sassari. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore delle tecniche irrigue delle specie coltivate. La scuola rilascia il diploma di tecnico dell'irrigazione. Art. 282. - Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti. Art. 283. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 284. - Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti: 1 Anno: 1) elementi di matematica; 2) elementi di fisica del terreno; 3) elementi di chimica del terreno agrario; 4) elementi di agronomia generale; 5) elementi di idraulica agraria; 6) agrometeorologia; 7) biologia delle piante coltivate; 8) insegnamento opzionale. 2 Anno: 1) fisiologia delle piante coltivate; 2) coltivazioni irrigue; 3) fabbisogni idrici ed irrigui delle colture; 4) irrigazione e drenaggio; 5) metodi irrigui e qualita' delle acque; 6) cartografia; 7) macchine ed automatismi per l'irrigazione; 8) insegnamento opzionale; 9) insegnamento opzionale. Insegnamenti opzionali (tutti semestrali): 1) patologia delle colture irrigue; 2) telerilevamento applicato all'agricoltura; 3) idrologia e pianificazione delle risorse idriche; 4) approvvigionamento, trasporto e consegna delle acque irrigue; 5) disegno tecnico per la progettazione irrigua. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 285. - L'attivita' pratica comporta: esercitazioni relative ai singoli corsi, visite tecniche e viaggi di studio guidati. Art. 286. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in una esperienza tecnica pratica nel settore ed ha la durata di ottanta ore. Art. 287. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 288. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 289. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 7 giugno 1990 Il rettore: MILELLA