IL RETTORE
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato  con
regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche'
riconosciute   le    esigenze    di    specificita'    professionale,
disponibilita'  di  personale  docente  e  non  docente  e  di idonee
strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Art.  255. - Nell'Universita' degli studi di Sassari sono istituite
le seguenti scuole dirette a fini speciali:
   1) terapisti della riabilitazione;
   2) tecnica dell'irrigazione.
  Dopo  l'art. 280 e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti
dalla intitolazione:
                    Scuola diretta a fini speciali
                     in tecnica dell'irrigazione
  Art.  281.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
tecnica dell'irrigazione presso l'Universita' di Sassari.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
specifiche nel settore delle tecniche irrigue delle specie coltivate.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico dell'irrigazione.
  Art.  282.  -  Il  corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun
anno   prevede    duecentocinquanta    ore    di    insegnamento    e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.
  Art.  283. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  284.  -  Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i
seguenti:
  1› Anno:
   1) elementi di matematica;
   2) elementi di fisica del terreno;
   3) elementi di chimica del terreno agrario;
   4) elementi di agronomia generale;
   5) elementi di idraulica agraria;
   6) agrometeorologia;
   7) biologia delle piante coltivate;
   8) insegnamento opzionale.
  2› Anno:
   1) fisiologia delle piante coltivate;
   2) coltivazioni irrigue;
   3) fabbisogni idrici ed irrigui delle colture;
   4) irrigazione e drenaggio;
   5) metodi irrigui e qualita' delle acque;
   6) cartografia;
   7) macchine ed automatismi per l'irrigazione;
   8) insegnamento opzionale;
   9) insegnamento opzionale.
 Insegnamenti opzionali (tutti semestrali):
   1) patologia delle colture irrigue;
   2) telerilevamento applicato all'agricoltura;
   3) idrologia e pianificazione delle risorse idriche;
   4) approvvigionamento, trasporto e consegna delle acque irrigue;
   5) disegno tecnico per la progettazione irrigua.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 285. - L'attivita' pratica comporta: esercitazioni relative ai
singoli corsi, visite tecniche e viaggi di studio guidati.
  Art.  286.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,  consiste  in  una
esperienza  tecnica  pratica  nel  settore ed ha la durata di ottanta
ore.
  Art.  287.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza
di una commissione composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti.
  Art.  288.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della  scuola composta secondo le disposizioni universitarie vigenti,
di  un  elaborato  predisposto  durante  il  tirocinio   e   relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  289. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Sassari, 7 giugno 1990
                                                  Il rettore: MILELLA