IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto del  20  aprile  1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della  facolta'  di  medicina e chirurgia I del 16 ottobre
1989; del senato accademico del 21 febbraio 1990 e del  consiglio  di
amministrazione del 12 marzo 1990;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 30 ottobre 1990;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli   articoli   577,   578   e   583   relativi   alla  scuola  di
specializzazione in idrologia medica, afferente alla  prima  facolta'
di medicina e chirurgia, sono cosi' modificati:
  Art. 577. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di
corso prevede ottocento ore di insegnamento e di  attivita'  pratiche
guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
quindici  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale di sessanta
specializzandi.
  Art. 578. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvede la prima facolta' di  medicina  e
chirurgia attraverso l'istituto di farmacologia e tossicologia.
  Art.  583.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:
   laboratorio dell'istituto di farmacologia e tossicologia;
   ambulatori annessi alle cattedre e servizi di idrologia medica, di
clinica medica, di reumatologia e di medicina dello sport della prima
facolta' di medicina e chirurgia;
   ambulatori e servizi delle terme del territorio nazionale.
  La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consente allo specializzando e al consiglio stesso il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 19 dicembre 1990
                                                Il rettore: CILIBERTO