IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia I del 16 ottobre 1989; del senato accademico del 21 febbraio 1990 e del consiglio di amministrazione del 12 marzo 1990; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1990; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 577, 578 e 583 relativi alla scuola di specializzazione in idrologia medica, afferente alla prima facolta' di medicina e chirurgia, sono cosi' modificati: Art. 577. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 578. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facolta' di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di farmacologia e tossicologia. Art. 583. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori: laboratorio dell'istituto di farmacologia e tossicologia; ambulatori annessi alle cattedre e servizi di idrologia medica, di clinica medica, di reumatologia e di medicina dello sport della prima facolta' di medicina e chirurgia; ambulatori e servizi delle terme del territorio nazionale. La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 19 dicembre 1990 Il rettore: CILIBERTO