IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che all'art. 13 ha previsto per il 1991 la concessione di un credito di imposta per un importo di 300 miliardi a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, che all'art. 9 ha incrementato per il 1991 di 275 miliardi il limite di spesa di cui al citato art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, portandolo pertanto a complessivi 575 miliardi; Visto il decreto-legge n. 36 del 7 febbraio 1991 che ha ulteriormente incrementato per il 1991 il limite di spesa di cui sopra di 150 miliardi, portandolo, pertanto, a complessivi 725 miliardi; Visti i decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze del 30 aprile 1990 e del 19 ottobre 1990 con i quali sono stati fissati per l'anno 1990 i criteri per la concessione del credito di imposta; Considerata la necessita' di rideterminare, per il 1991, l'ammontare del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo, stabilito dai decreti ministeriali di cui sopra; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, il decreto di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve essere emanato, per il 1991, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 36; Decreta: Art. 1. I beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, cosi' come integrato dall'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, nonche' dal decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1990 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il D.L. n. 90/1990 reca: "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti". - Il D.L. n. 261/1990 reca: "Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato". - Il D.L. n. 36/1991 reca: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi".