IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  27  aprile  1990,  n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che all'art. 13 ha
previsto  per  il 1991 la concessione di un credito di imposta per un
importo  di  300  miliardi  a  favore   delle   imprese   autorizzate
all'esercizio   dell'autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi,
iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, da  valere  ai  fini  del  pagamento  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Visto  il  decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, che  all'art.  9
ha incrementato per il 1991 di 275 miliardi il limite di spesa di cui
al citato art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26 giugno 1990, n. 165, portandolo
pertanto a complessivi 575 miliardi;
  Visto   il   decreto-legge  n.  36  del  7  febbraio  1991  che  ha
ulteriormente incrementato per il 1991 il  limite  di  spesa  di  cui
sopra  di  150  miliardi,  portandolo,  pertanto,  a  complessivi 725
miliardi;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dei  trasporti di concerto con il
Ministro delle finanze del 30 aprile 1990 e del 19 ottobre 1990 con i
quali sono stati fissati per l'anno 1990 i criteri per la concessione
del credito di imposta;
  Considerata   la   necessita'   di   rideterminare,  per  il  1991,
l'ammontare del credito di imposta attribuibile per ciascun  veicolo,
stabilito dai decreti ministeriali di cui sopra;
  Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, del
succitato decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, il decreto di cui  al
comma  2  dell'art.  13  del  decreto-legge  27  aprile  1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,  n.  165,
deve  essere  emanato,  per il 1991, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 36;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  beneficiari  del  credito  d'imposta  di  cui  all'art.  13  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge 26 giugno 1990, n. 165, cosi' come integrato dall'art. 9
del  decreto-legge  15  settembre  1990,  n.   261,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  novembre 1990, n.  331, nonche' dal
decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, sono individuati nelle  persone
fisiche  e  giuridiche  iscritte  all'albo di cui alla legge 6 giugno
1974,  n.  298,  alla  data  del  31  dicembre  1990  e  titolari  di
autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui
veicoli a  motore,  come  individuati  nel  successivo  art.   3,  in
funzione  del  loro  peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con
esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva  a  pieno  carico
non superiore a 3.500 chilogrammi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  D.L. n. 90/1990 reca: "Disposizioni in materia di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
          contenzioso   tributario,   nonche'   altre    disposizioni
          urgenti".
             -  Il  D.L.  n.  261/1990  reca:  "Disposizioni  fiscali
          urgenti in materia di finanza locale,  di  accertamenti  in
          base  ad  elementi  segnalati  dall'anagrafe  tributaria  e
          disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio
          dello Stato".
             -  Il  D.L.  n.  36/1991  reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di autotrasporto di cose per conto di terzi".