IL MINISTRO DEL BILANCIO
                   E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per
l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;
  Vista   la  legge  di  bilancio  24  dicembre  1988,  n.  542,  per
l'esercizio 1989, che reca lo stanziamento  limitato  a  lire  34,173
miliardi,  per  le  finalita'  ex  art. 6, lettera a), della legge n.
153/1975;
  Vista   la  legge  di  bilancio  27  dicembre  1989,  n.  409,  per
l'esercizio 1990;
  Vista  la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al
1978,  per  complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera
a), della sopracitata legge n. 153/1975;
  Considerato  che  il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato
annualmente le quote gia' attribuite alle regioni  ed  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  come  prime  annualita' dei limiti
d'impegno dal 1974 al  1978,  non  ritenendo  necessario  rivedere  i
criteri  di  riparto  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art. 4 della
richiamata legge n. 153/1975;
  Considerato altresi' che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
33 del regolamento CEE n. 797/85 del  Consiglio  del  12  marzo  1985
vanno  trasferite  le annualita' alle sole regioni che hanno concesso
il concorso nel  pagamento  degli  interessi  sui  mutui  definitivi,
ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985;
  Atteso,  quindi,  che  le  somme da trasferire alle regioni ed alle
province autonome di Trento  e  Bolzano  hanno  come  riferimento  le
annualita'  gia'  assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e,
quindi, non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  pertanto, di non sottoporre ad ulteriori
deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque,  debbono
essere  analoghe  a  quelle  gia'  attribuite relativamente ai limiti
d'impegno dal 1974 al 1978;
  Atteso,  altresi',  che  le annualita' o le parziali annualita' non
impegnate costituiranno economie di bilancio;
  Ritenuto,  infine,  di  dover impegnare le annualita' o le parziali
annualita'  1989,  a  favore  delle  regioni  che   risulta   abbiano
provveduto  a  certificare  il concorso nel pagamento degli interessi
sui mutui accesi  dagli  operatori  agricoli,  entro  i  termini  del
richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 21.300.739.335 e' impegnata, a titolo di
annualita' o parziali annualita' 1989, dei limiti  d'impegno  di  cui
all'art.  6,  lettera  a),  della  legge n. 153/1975, come di seguito
indicato:
Regioni interessate e province autonome             Importi in lire
                  -                                         -
Trento   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    391.278.535
Bolzano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    596.033.245
Valle d'Aosta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    197.973.610
Piemonte   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.766.034.950
Lombardia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.558.207.925
Emilia-Romagna   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.625.193.255
Toscana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.515.421.760
Marche   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    549.783.975
Umbria   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    683.473.325
Liguria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    294.451.665
Friuli-Venezia Giulia  . . . . . . . . . . . . . . . .     62.174.220
Veneto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.060.712.870
                                                      ---------------
                                           Totale. . . 21.300.739.335