IL MINISTRO DEL BILANCIO
                   E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista   la  legge  10  maggio  1976,  n.  352,  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
268 del 28 aprile 1975;
  Vista  la  legge  di  bilancio  n.  911  del  22 dicembre 1986, per
l'esercizio  1987,  che  reca  lo  stanziamento  di  lire   3,131.652
miliardi,  sul  cap.  7081  per  le finalita' ex art. 15, lettera c),
della legge n. 352/1976;
  Vista,  inoltre, la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per
l'esercizio 1990;
  Vista  la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al
1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera
c), della sopracitata legge n. 352/1976;
  Considerato  che  il  soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato
annualmente le quote gia' attribuite alle  regioni  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  come  prime  annualita' dei limiti
d'impegno dal 1976 al  1980,  non  ritenendo  necessario  rivedere  i
criteri  di  riparto  ai  sensi  del  terzo  comma dell'art. 17 della
richiamata legge n. 352/1976;
  Considerato,   altresi',  che  a  seguito  dell'entrata  in  vigore
dell'art. 33 del regolamento CEE n.  797/85  del  Consiglio,  del  12
marzo  1985,  vanno  trasferite  le  annualita' alle sole regioni che
hanno concesso il concorso nel pagamento  agli  interessi  sui  mutui
definitivi,   ovvero   abbiano  rilasciato  nulla-osta  entro  il  30
settembre 1985;
  Atteso,  quindi,  che  le  somme  da trasferire alle regioni e alle
province autonome di Trento e  Bolzano,  hanno  come  riferimento  le
annualita'  gia' assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e,
quindi, non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  pertanto, di non sottoporre ad ulteriori
deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque,  debbono
riconfermare quelle gia' attribuite relativamente ai limiti d'impegno
dal 1976 al 1980;
  Atteso,  altresi',  che  le annualita' o le parziali annualita' non
impegnate costituiranno economie di bilancio;
  Visto  il  proprio  decreto n. 047 del 9 settembre 1989, registrato
alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, registro  n.  2,  foglio  n.
172,  con  il  quale  viene  assunto  un  primo  impegno dell'importo
complessivo di lire  2,008.037  miliardi  -  a  valere  sul  relativo
stanziamento  di bilancio dell'importo di lire 3,131.652 miliardi - a
titolo di annualita' 1987, del limite d'impegno di cui  all'art.  15,
lettera c), della legge n. 352/1976;
  Ritenuto   di   dover   assumere   l'ulteriore  definitivo  impegno
dell'importo complessivo di L. 354.531.940 a titolo di  annualita'  o
parziali  annualita'  1987  dei limiti d'impegno, di cui all'art. 15,
lettera c),  della  richiamata  legge  n.  352/1976,  spettante  alle
regioni Liguria, Friuli e Veneto;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  complessiva  di L. 354.531.940 e' impegnata, a titolo di
annualita' o parziali annualita' 1987, dei limiti  d'impegno  di  cui
all'art.  15,  lettera  c),  della legge n. 352/1976, come di seguito
indicato:
     Regioni interessate                       Importi in lire
             -                                         -
Liguria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10.852.155
Friuli-Venezia Giulia  . . . . . . . . . . . . . . . . .    3.678.880
Veneto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  340.000.095
                                                           ----------
                                              Totale. . . 354.531.940