IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 268 del 28 aprile 1975; Vista la legge di bilancio n. 911 del 22 dicembre 1986, per l'esercizio 1987, che reca lo stanziamento di lire 3,131.652 miliardi, sul cap. 7081 per le finalita' ex art. 15, lettera c), della legge n. 352/1976; Vista, inoltre, la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990; Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera c), della sopracitata legge n. 352/1976; Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato annualmente le quote gia' attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualita' dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976; Considerato, altresi', che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualita' alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento agli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla-osta entro il 30 settembre 1985; Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno come riferimento le annualita' gia' assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi, non piu' suscettibili di modificazione; Ritenuta l'opportunita', pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque, debbono riconfermare quelle gia' attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980; Atteso, altresi', che le annualita' o le parziali annualita' non impegnate costituiranno economie di bilancio; Visto il proprio decreto n. 047 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 172, con il quale viene assunto un primo impegno dell'importo complessivo di lire 2,008.037 miliardi - a valere sul relativo stanziamento di bilancio dell'importo di lire 3,131.652 miliardi - a titolo di annualita' 1987, del limite d'impegno di cui all'art. 15, lettera c), della legge n. 352/1976; Ritenuto di dover assumere l'ulteriore definitivo impegno dell'importo complessivo di L. 354.531.940 a titolo di annualita' o parziali annualita' 1987 dei limiti d'impegno, di cui all'art. 15, lettera c), della richiamata legge n. 352/1976, spettante alle regioni Liguria, Friuli e Veneto; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 354.531.940 e' impegnata, a titolo di annualita' o parziali annualita' 1987, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera c), della legge n. 352/1976, come di seguito indicato: Regioni interessate Importi in lire - - Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.852.155 Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.678.880 Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.000.095 ---------- Totale. . . 354.531.940