IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 marzo 1991 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 22 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1986; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 marzo 1991/1996 e 1 marzo 1991/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali nominativi in scadenza; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 marzo 1991/1996, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 95,35%, da destinare a sottoscrizioni in contanti. E' disposta, altresi', l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 marzo 1991/2001, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 92,15%, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo globale in emissione e' incrementabile di lire 5.615.700.000 di B.T.P. 12,50% - 1 marzo 1991/1996 e 1 marzo 1991/2001, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1 marzo 1991, nominativi. Gli importi indicati nei commi primo e secondo del presente articolo sono altresi' incrementati di lire 10 miliardi per ciascuna emissione, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralita' posticipate, rispettivamente il 1 settembre ed al 1 marzo di ogni anno di durata dei buoni stessi. I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 marzo 1991 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 marzo 1991.