IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite  quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 Visto  che  il 1› marzo 1991 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 22  febbraio  1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1986;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1› marzo
1991/1996  e  1›  marzo  1991/2001,  da destinare a sottoscrizioni in
contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati  buoni
del  Tesoro  poliennali  nominativi in scadenza; dette emissioni sono
incrementabili  per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego   o   di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1›
marzo 1991/1996, per un importo di lire 4.000 miliardi  nominali,  al
prezzo  fisso  di  emissione stabilito in lire 95,35%, da destinare a
sottoscrizioni in contanti.
  E'  disposta,  altresi', l'emissione di buoni del Tesoro poliennali
12,50% - 1› marzo 1991/2001, per un importo di  lire  3.000  miliardi
nominali,  al  prezzo fisso di emissione stabilito in lire 92,15%, da
destinare a sottoscrizioni in contanti.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il  sistema  dell'asta  marginale  riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nei
precedenti  commi,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo   globale   in   emissione   e'  incrementabile  di  lire
5.615.700.000 di B.T.P. 12,50%  -  1›  marzo  1991/1996  e  1›  marzo
1991/2001,  da  destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1›
marzo 1991, nominativi.
  Gli  importi  indicati  nei  commi  primo  e  secondo  del presente
articolo sono altresi' incrementati di lire 10 miliardi per  ciascuna
emissione,  da  destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego
di titoli nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di  capitali
menzionate  nelle  premesse,  da  effettuare  per  il  tramite  della
Direzione generale del debito pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due
semestralita' posticipate, rispettivamente il 1› settembre ed  al  1›
marzo di ogni anno di durata dei buoni stessi.
  I  possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1›
marzo 1991 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso  di
essi,  hanno  facolta'  di  chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al
prezzo che  risultera'  per  gli  emittendi  buoni  al  portatore  in
applicazione  degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi
dal 1› marzo 1991.