All'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con il decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 33 del sopra indicato supplemento ordinario, dove e' scritto: "L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire cinquantamila per le volture eseguite...", si legga: "L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire centomila per le volture eseguite...".