All'art.   10,   comma  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti le imposte  ipotecaria  e  catastale,  approvato  con  il
decreto  legislativo  citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 33 del
sopra indicato supplemento ordinario, dove e' scritto: "L'imposta  e'
dovuta  nella  misura  fissa  di  lire  cinquantamila  per le volture
eseguite...", si legga: "L'imposta e' dovuta nella  misura  fissa  di
lire centomila per le volture eseguite...".