Si  fa  seguito  alla  circolare  n.  17  del 21 giugno 1990 che ha
istituito, relativamente alle importazioni di banane fresche (NC 0803
0010) di origine e provenienza dai Paesi della zona A2 (escluso ACP e
PTOM) e A3, un contingente di tonn. 320.000  da  utilizzarsi  con  il
sistema  della "dogana controllata" in quote mensili e decadali, come
da prospetto allegato alla stessa circolare.
  Al  riguardo,  si  comunica che, a parziale modifica della suddetta
circolare,  questo  Ministero  e'  venuto  nella  determinazione   di
incrementare del 10% le importazioni in questione.
  Sono  consentite  pertanto,  a  partire dalla data di pubblicazione
della presente circolare e fino al 30 giugno 1991, le importazioni di
banane  fresche  (NC 0803 0010) con origine e provenienza Paesi delle
zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3 entro i limiti delle quote decadali
dei  quantitativi  indicati nel prospetto allegato alla circolare del
21 giugno 1990, maggiorati del 10%.
  Le  restanti  disposizioni  della  summenzionata  circolare  n.  17
restano invariate.
                                                Il Ministro: RUGGIERO