Si fa seguito alla circolare n. 17 del 21 giugno 1990 che ha istituito, relativamente alle importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) di origine e provenienza dai Paesi della zona A2 (escluso ACP e PTOM) e A3, un contingente di tonn. 320.000 da utilizzarsi con il sistema della "dogana controllata" in quote mensili e decadali, come da prospetto allegato alla stessa circolare. Al riguardo, si comunica che, a parziale modifica della suddetta circolare, questo Ministero e' venuto nella determinazione di incrementare del 10% le importazioni in questione. Sono consentite pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare e fino al 30 giugno 1991, le importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) con origine e provenienza Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3 entro i limiti delle quote decadali dei quantitativi indicati nel prospetto allegato alla circolare del 21 giugno 1990, maggiorati del 10%. Le restanti disposizioni della summenzionata circolare n. 17 restano invariate. Il Ministro: RUGGIERO