IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge del 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, ed in particolare il disposto dell'art. 1, paragrafo 5; Visto il regolamento CEE n. 3155/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che amplia e modifica il regolamento CEE n. 2340/90 del Consiglio, dell'8 agosto 1990 adottato per impedire gli scambi della Comunita' con l'Iraq e il Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 2, paragrafo 1; Visto l'elenco degli organismi previsto dall'art. 2, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 3155/90 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee C 326/4 del 28 dicembre 1990; Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, e di cui all'art. 1, paragrafo 3, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, non si applicano, a decorrere dal 1 novembre 1990, ai rapporti con gli organismi di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 3155/90, la cui lista, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 326/4 del 28 dicembre 1990, viene riportata in calce al presente decreto. 2. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimento di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990, n. 220/1990 e n. 247/1990 convertiti, rispettivamente, dalle legge n. 271/1990, n. 278/1990 e n. 298/1990. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS