IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1990,  n.  216, recante misure
cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici  dello  Stato
del  Kuwait,  convertito  dalla  legge  3 ottobre 1990, n. 271, ed in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220, recante misure
urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla
legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art.
4;
  Visto  il  decreto-legge  del  23  agosto  1990,  n.  247,  recante
provvedimenti urgenti in ordine  alla  situazione  determinatasi  nel
Golfo  Persico, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre
1990, n. 298, ed in particolare il disposto dell'art. 1, paragrafo 5;
  Visto  il  regolamento CEE n. 3155/90 del Consiglio, del 29 ottobre
1990, che amplia  e  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2340/90  del
Consiglio,  dell'8 agosto 1990 adottato per impedire gli scambi della
Comunita' con l'Iraq e il  Kuwait,  ed  in  particolare  il  disposto
dell'art. 2, paragrafo 1;
  Visto  l'elenco  degli organismi previsto dall'art. 2, paragrafo 2,
del citato regolamento CEE  n.  3155/90  pubblicato  nella  "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita' europee C 326/4 del 28 dicembre 1990;
  Su  proposta  del  Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n.
216,  convertito  dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271,   e   del
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre
1990, n. 278, e di cui all'art. 1, paragrafo 3, del decreto-legge  23
agosto  1990,  n.  247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 1990, n. 298, non si applicano, a decorrere dal  1›  novembre
1990,  ai  rapporti con gli organismi di cui all'art. 2, paragrafo 1,
del regolamento CEE  n.  3155/90,  la  cui  lista,  pubblicata  nella
"Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n.  C  326/4 del 28
dicembre 1990, viene riportata in calce al presente decreto.
  2.  Resta  comunque  fermo il divieto di porre in essere operazioni
che comportino trasferimento di fondi o di altre attivita' in  favore
di  soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto
nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990, n. 220/1990 e n.  247/1990
convertiti,  rispettivamente,  dalle legge n. 271/1990, n. 278/1990 e
n. 298/1990.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 febbraio 1991
                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
        DE MICHELIS