IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto n. 254090/17 in data 28 ottobre 1988, con il quale il Mediocredito Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, e' stato abilitato a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti, i prestiti previsti dalla stessa disposizione; Considerato che nel dispositivo di detto decreto, nell'indicare i settori cui deve essere destinata la provvista acquisita mediante i prestiti predetti, e' stato omesso - per mero errore materiale - il settore industriale, che invece e' espressamente previsto dal citato art. 3 della legge n. 876/1973; Ritenuto di dover adeguare il decreto di che trattasi al disposto della legge in base alla quale e' stato emanato; Decreta: Il dispositivo del decreto ministeriale n. 254090/17 in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 276 del 24 novembre 1988, e' sostituito dal seguente, con efficacia ex tunc: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito Emilia-Romagna e' abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga, fermi restando i limiti posti per l'operativita' fuori regione, nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attivita' dell'istituto medesimo". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 1991 Il Ministro: CARLI