IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il proprio decreto n. 254090/17 in data 28 ottobre 1988, con
il quale il Mediocredito Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.  3  della
legge  27  dicembre 1973, n. 876, e' stato abilitato a contrarre, con
la Banca europea per gli  investimenti,  i  prestiti  previsti  dalla
stessa disposizione;
  Considerato  che  nel dispositivo di detto decreto, nell'indicare i
settori cui deve essere destinata la provvista acquisita  mediante  i
prestiti  predetti,  e' stato omesso - per mero errore materiale - il
settore industriale, che invece e' espressamente previsto dal  citato
art. 3 della legge n. 876/1973;
  Ritenuto  di  dover adeguare il decreto di che trattasi al disposto
della legge in base alla quale e' stato emanato;
                               Decreta:
  Il  dispositivo  del  decreto  ministeriale n. 254090/17 in data 28
ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 276 del 24 novembre 1988, e' sostituito dal seguente, con
efficacia ex tunc:
  "Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1973, n. 876, il Mediocredito Emilia-Romagna e' abilitato a contrarre
prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il
ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di
competenza  della  Cassa  per il Mezzogiorno nel settore industriale,
nel settore delle infrastrutture e  dei  servizi  ed  in  quello  dei
progetti  speciali  di  cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n.
853, e successive modificazioni,  a  condizione  che  l'utilizzo  dei
finanziamenti in questione avvenga, fermi restando i limiti posti per
l'operativita'  fuori   regione,   nel   rispetto   della   normativa
legislativa  e  statutaria  che regolamenta l'attivita' dell'istituto
medesimo".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 febbraio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI