IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 4 agosto 1989 e 3 maggio 1990, presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore; Viste le lettere n. 924182 del 15 novembre 1989, n. 022499 del 19 luglio 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazione sulla vita, con sede in Trento: 1) tariffe di assicurazione mista a premo annuo costante - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 10) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro; 11) condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente stipulate a favore dei dipendenti di aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 2). Le condizioni di cui ai predetti punti 10) e 11) sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 26 maggio 1987.