AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori
   dipendenti  gestito  dall'INPS,  nonche'  delle  pensioni  gestite
   dall'ENPALS.
(( 1. Con effetto dal 1  gennaio 1990 i trattamenti pensionistici  ))
(( di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi        ))
(( supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei         ))
(( lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori ))
(( delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo            ))
(( invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai nelle        ))
(( miniere di zolfo della Sicilia, nonche' i trattamenti           ))
(( pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di    ))
(( assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono     ))
(( riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo.      ))
(( 2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti  ))
(( pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza      ))
(( anteriore al 1  luglio 1982 e' aumentato, rispettivamente, del  ))
(( 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza     ))
(( anteriore al 1  maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti ))
(( pensionistici con decorrenza compresa tra il 1  maggio 1968 ed  ))
(( il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti         ))
(( pensionistici con decorrenza compresa tra il 1  gennaio 1969 e  ))
(( il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti         ))
(( pensionistici con decorrenza compresa tra il 1  gennaio 1976 ed ))
(( il 30 giugno 1982.                                              ))
2-bis. (( In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo       ))
(( all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici ))
(( e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi          ))
(( decorrenza anteriore al 1  gennaio 1990 e' aumentato            ))
(( rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori   ))
(( al 1  maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con      ))
(( decorrenza compresa fra il 1  maggio 1968 ed il 31 dicembre     ))
(( 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza         ))
(( compresa tra il 1  gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988.         ))
(( 3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi    ))
(( aventi decorrenza anteriore al 1  luglio 1982, come determinato ))
(( ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima          ))
(( liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi    ))
(( aventi decorrenza compresa tra il 1  luglio 1982 ed il 31       ))
(( dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei            ))
(( coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione         ))
(( all'anno di decorrenza.                                         ))
  4.  ((  Per  le  pensioni  e  i supplementi riliquidati )) ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16  dicembre  1989,  (a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  299
del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo e' quello
calcolato  sul  limite  massimo  di  retribuzione  annua pensionabile
previsto dalla richiamata norma.
  5.  Nel  caso  dei  trattamenti  pensionistici  ai  superstiti,  la
determinazione  degli  importi  di  cui  al  presente   articolo   e'
effettuata,  con  riferimento alla data di decorrenza del trattamento
pensionistico diretto, per le pensioni  di  reversibilita',  ed  alla
composizione   del   nucleo   familiare   esistente   all'atto  della
riliquidazione.
  6.  Per  le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva
con decorrenza successiva a quella originaria, la  riliquidazione  di
cui   al   presente  articolo  e'  effettuata  con  riferimento  alla
decorrenza della riliquidazione in forma retributiva  ed  all'importo
spettante a tale decorrenza.
  7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il
trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al
presente  articolo  e  quello spettante al 1  gennaio 1990 secondo la
previgente  normativa,  al   netto   della   maggiorazione   di   cui
all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (b), e all'articolo
6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (c), e' attribuito  in  misura
pari  al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000,
in misura pari al 60 per cento per la quota da lire  100.001  a  lire
200.000,  in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001
a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento  per  la  quota  oltre
lire 300.000.
  8.  E'  fatto  salvo  in  ogni caso, se piu' elevato, l'importo del
trattamento pensionistico in pagamento.
(( 9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti          ))
(( dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente         ))
(( articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1  gennaio di        ))
(( ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari,         ))
(( rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro     ))
(( ammontare.                                                      ))
  9-bis. (( Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1         ))
(( aventi decorrenza anteriore al 1  luglio 1982, con effetto dal  ))
(( 1  gennaio 1992, e' attribuito, se piu' favorevole dell'aumento ))
(( attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile    ))
(( determinato come segue:                                         ))
(( a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianita'      ))
(( contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento      ))
(( pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili ))
(( nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa   ))
(( tra il 1  maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;                     ))
  (( b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del    ))
(( trattamento pensionistico in pagamento al 1  gennaio 1992, con  ))
(( un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di        ))
(( trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1  maggio ))
(( 1968.                                                           ))
  9-ter. (( Gli aumenti mensili previsti dal comma 9-bis,          ))
(( nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in          ))
(( misura pari a lire 20.000 mensili dal 1  gennaio 1992, fino a   ))
(( lire 40.000 dal 1  gennaio 1993 e per intero dal 1  gennaio     ))
(( 1994.                                                           ))
  9-quater. (( Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1,     ))
(( aventi decorrenza compresa tra il 1  luglio 1982 ed il 31       ))
(( dicembre 1988, con effetto dal 1  gennaio 1994 e' attribuito,   ))
(( se piu' favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un    ))
(( aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per     ))
(( ogni anno di anzianita' contributiva utile alla data di         ))
(( decorrenza del trattamento pensionistico.                       ))
  9-quinquies. (( Nel caso dei trattamenti pensionistici ai        ))
(( superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi     ))
9-bis, 9-ter e 9-quater (( e' effettuata con riferimento alla      ))
(( data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per   ))
(( le pensioni di reversibilita', ed alla composizione del nucleo  ))
(( familiare esistente all'atto della riliquidazione.              ))
  9-sexies. (( In deroga a quanto previsto dai commi 9-bis,        ))
9-ter e 9-quater (( la riliquidazione dei trattamenti              ))
(( pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS    ))
(( non puo' in ogni caso determinare un incremento della pensione  ))
(( inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili   ))
(( per i titolari di pensione che hanno esplicato attivita'        ))
(( lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) ))
(( al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto       ))
(( legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. ))
(( 708, e successive modificazioni    (d).    Detti incrementi     ))
(( hanno effetto dal 1  gennaio 1990.                              ))
(( 10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le          ))
(( disposizioni del presente articolo sono soggetti alla           ))
(( disciplina della perequazione automatica dalla prima            ))
(( perequazione successiva al 1  gennaio 1990. Gli aumenti di cui  ))
(( al presente articolo attribuiti successivamente al 1  gennaio   ))
(( 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione           ))
(( automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla ))
(( loro attribuzione.                                              ))
  10-bis. (( Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente         ))
(( articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo      ))
23-sexies (( del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,             ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n.   ))
(( 485  (e).                                                       ))
(( 10-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente ))
(( articolo non puo' in ogni caso derivare un aumento complessivo  ))
(( mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore  ))
(( a lire 800.000.                                                 ))
 
             (a)  Il  testo dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989
          (Attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge  29  dicembre
          1988,  n.  544,  concernente  elevazione  dei  livelli  dei
          trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni)  e'  il
          seguente:
             "Art. 2. - 1. Il limite massimo di retribuzione annua ai
          fini della determinazione delle  pensioni  a  carico  della
          assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita', la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori   dipendenti,
          liquidate  con  decorrenza  compresa  nel  periodo  dal  1
          gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, e' fissato in:
              a)  L.  13.157.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1971;
              b)  L.  13.725.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1972;
              c)  L.  14.419.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1973;
              d)  L.  15.716.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1974;
              e)  L.  17.593.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1975;
              f)  L.  18.918.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1976;
              g)  L.  20.066.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1977;
              h)  L.  22.178.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1978;
              i)  L.  23.113.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1979;
              l)  L.  24.235.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1980;
              m)  L.  26.035.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1981;
              n)  L.  27.705.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1982;
              o)  L.  29.457.000,  per  le pensioni avente decorrenza
          compresa nell'anno 1983;
              p)  L.  30.321.000,  per  le pensioni aventi decorrenza
          compresa nell'anno 1984.
             2.  Per  le  pensioni  di  cui  al comma 1 si procede, a
          domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base  dei
          limiti  massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e
          relativi all'anno di decorrenza della pensione.
             3.  La  differenza  fra l'importo determinato in base ai
          commi 1 e 2, comprensivo delle rivalutazioni nel  frattempo
          intervenute,   con  assorbimento  di  quanto  eventualmente
          corrisposto a norma dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985,
          n. 140, e dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
          e  l'importo  della   pensione   effettivamente   percepita
          dall'interessato al momento della domanda viene corrisposta
          nel limite del 60 per cento del suo ammontare  con  effetto
          dal  1   gennaio  1990 o dal mese successivo a quello della
          presentazione della domanda, se  posteriore  al  30  giugno
          1990.
             4.  Le  disposizioni  predette  si  applicano  anche  ai
          supplementi di pensione di cui all'art. 19 del decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,
          liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio
          1981.
             5.  Agli  effetti  di  cui  al  presente articolo per le
          pensioni di reversibilita' e' presa a riferimento  la  data
          di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette".
             (b)  Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.  140/1985
          (Miglioramento e perequazione di trattamenti  pensionistici
          e aumento della pensione sociale e' il seguente:
             "Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per
          gli ex combattenti). -  1.  I  soggetti  appartenenti  alle
          categorie  previste  dalla  legge 24 maggio 1970, n. 336, e
          successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
          abbiano  usufruito  o  abbiano  titolo  a  fruire, anche in
          parte,  dei  benefici  previsti  dalla  legge   stessa,   e
          successive  modificazioni  e integrazioni, hanno diritto, a
          domanda, ad una maggiorazione  reversibile  del  rispettivo
          trattamento   di  pensione  determinato  secondo  le  norme
          ordinarie nella misura di lire 30.000 mensili.
             2.  La  maggiorazione  prevista  dal  precedente  comma,
          sempre a  domanda  degli  interessati,  trova  applicazione
          anche ai fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   a
          condizione  che la decorrenza della pensione sia successiva
          al 7 marzo 1968, ed e' corrisposta nella misura del 50  per
          cento  a  decorrere  dal  1   gennaio 1985 e per il residuo
          importo dal 1  gennaio 1987.
             3.  La  maggiorazione  prevista  dai precedenti commi e'
          soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
             4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo operano
          ai fini di tutti i trattamenti  di  pensione  derivanti  da
          iscrizioni    assicurative   obbligatorie   di   lavoratori
          dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
          effetti  economici  dal  1  gennaio 1985 per le pensioni in
          godimento e dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla
          presentazione   della   relativa   domanda   per  i  futuri
          pensionati.
             5.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
             6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
          pensione  interessati,  con  le   modalita'   che   saranno
          stabilite   con   decreto   del  Ministro  del  tesoro,  il
          corrispettivo degli oneri derivanti  dall'applicazione  del
          presente articolo.
             7.  La  maggiorazione  di cui al presente articolo e' da
          considerare parte integrante del trattamento di pensione  a
          tutti  gli  effetti.   Detta  maggiorazione,  nei  casi  di
          titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta  all'importo
          complessivo,   non  viene  assorbita  dall'integrazione  al
          minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al  minimo".
             (c)  L'art.  6  della  legge n. 544/1988 (Elevazione dei
          livelli  dei  trattamenti  sociali  e  miglioramenti  delle
          pensioni) e' cosi' formulato:
             "Art.  6  (Benefici  per  gli  ex-combattenti).  -  1. A
          decorrere dal 1  gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
          dell'art.  6  della  legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari
          delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo art. 6 aventi
          decorrenza  anteriore  al  7  marzo  1968  hanno diritto, a
          domanda, ad una maggiorazione  riversibile  del  rispettivo
          trattamento  di  pensione,  determinato  secondo  le  norme
          ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
             2.  Per  la corresponsione della maggiorazione di cui al
          comma precedente si applicano le modalita' di cui ai  commi
          3, 5, 6, 7, 7bis e 7- ter dell'art. 6 della legge 15 aprile
          1985, n. 140".
             (d)  Il primo comma dell'art. 3, numeri da 1) a 14), del
          D.L.C.P.S.  n. 708/1947  (Disposizioni  concernenti  l'Ente
          nazionale  di  previdenza  e di assistenza per i lavoratori
          dello  spettacolo),  nella  stesura   vigente,   e'   cosi'
          formulato:
             "Sono  obbligatoriamente  iscritti  all'Ente  tutti  gli
          appartenenti   alle   seguenti   categorie   di   qualsiasi
          nazionalita':
              1)  artisti  lirici;  2)  attori  di  prosa,  operetta,
          rivista,  varieta'  ed  attrazioni,  cantanti   di   musica
          leggera, presentatori e disc-jockey;
          3)  attori  generici  cinematografici, attori di doppiaggio
          cinematografico;
          4)  registi  e  sceneggiatori  teatrali  e cinematografici,
          aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5)
          organizzatori  generali, direttori, ispettori, segretari di
          produzione   cinematografica,   cassieri,   segretari    di
          edizione;  6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori
          d'orchestra  e  sostituti;  8)  concertisti  e   professori
          d'orchestra,   orchestrali   e   bandisti;  9)  tersicorei,
          coristi,  ballerini,  figuranti,  indossatori   e   tecnici
          addetti  alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di
          formazioni  artistiche;  11)  tecnici  del  montaggio,  del
          suono,  dello  sviluppo  e stampa; 12) operatori di ripresa
          cinematografica e televisiva, aiuto operatori e  maestranze
          cinematografiche,   teatrali   e   radio   televisive;  13)
          arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali  e
          cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri".
             (e)  L'art.  23-sexies del D.L. n. 267/1972, concernente
          miglioramenti  ad  alcuni  trattamenti   pensionistici   ed
          assistenziali,  aggiunto  dalla  legge  di  conversione, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  23-sexies.  -  Le  variazioni degli importi delle
          pensioni   e   dei    trattamenti    minimi,    a    carico
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti  e  dei
          lavoratori  autonomi,  conseguenti  ad  aumenti disposti da
          provvedimenti di  legge,  a  cominciare  dai  miglioramenti
          previsti  dal presente decreto, non esplicano effetti sulla
          determinazione e sulla misura delle trattenute di cui  agli
          articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il
          periodo compreso tra la data di  decorrenza  degli  aumenti
          predetti  e  l'ultimo  giorno  del mese nel corso del quale
          sono   emessi   i   nuovi   certificati   delle    pensioni
          meccanizzate.
             La  norma  di cui al precedente comma trova applicazione
          dal 1  gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto  titolo
          agli  aumenti  previsti  dall'art. 19 della legge 30 aprile
          1969, n. 153".