AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonche' delle pensioni gestite dall'ENPALS. (( 1. Con effetto dal 1 gennaio 1990 i trattamenti pensionistici )) (( di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi )) (( supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei )) (( lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori )) (( delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo )) (( invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai nelle )) (( miniere di zolfo della Sicilia, nonche' i trattamenti )) (( pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di )) (( assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono )) (( riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo. )) (( 2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti )) (( pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza )) (( anteriore al 1 luglio 1982 e' aumentato, rispettivamente, del )) (( 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza )) (( anteriore al 1 maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti )) (( pensionistici con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 ed )) (( il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti )) (( pensionistici con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1969 e )) (( il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti )) (( pensionistici con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1976 ed )) (( il 30 giugno 1982. )) 2-bis. (( In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo )) (( all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici )) (( e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi )) (( decorrenza anteriore al 1 gennaio 1990 e' aumentato )) (( rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori )) (( al 1 maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con )) (( decorrenza compresa fra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre )) (( 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza )) (( compresa tra il 1 gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988. )) (( 3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi )) (( aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, come determinato )) (( ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima )) (( liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi )) (( aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 ed il 31 )) (( dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei )) (( coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione )) (( all'anno di decorrenza. )) 4. (( Per le pensioni e i supplementi riliquidati )) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, (a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo e' quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma. 5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo e' effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilita', ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione. 6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo e' effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza. 7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1 gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (b), e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (c), e' attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000. 8. E' fatto salvo in ogni caso, se piu' elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento. (( 9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti )) (( dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente )) (( articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1 gennaio di )) (( ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, )) (( rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro )) (( ammontare. )) 9-bis. (( Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 )) (( aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, con effetto dal )) (( 1 gennaio 1992, e' attribuito, se piu' favorevole dell'aumento )) (( attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile )) (( determinato come segue: )) (( a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianita' )) (( contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento )) (( pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili )) (( nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa )) (( tra il 1 maggio 1968 ed il 30 giugno 1982; )) (( b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del )) (( trattamento pensionistico in pagamento al 1 gennaio 1992, con )) (( un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di )) (( trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1 maggio )) (( 1968. )) 9-ter. (( Gli aumenti mensili previsti dal comma 9-bis, )) (( nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in )) (( misura pari a lire 20.000 mensili dal 1 gennaio 1992, fino a )) (( lire 40.000 dal 1 gennaio 1993 e per intero dal 1 gennaio )) (( 1994. )) 9-quater. (( Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1, )) (( aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 ed il 31 )) (( dicembre 1988, con effetto dal 1 gennaio 1994 e' attribuito, )) (( se piu' favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un )) (( aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per )) (( ogni anno di anzianita' contributiva utile alla data di )) (( decorrenza del trattamento pensionistico. )) 9-quinquies. (( Nel caso dei trattamenti pensionistici ai )) (( superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi )) 9-bis, 9-ter e 9-quater (( e' effettuata con riferimento alla )) (( data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per )) (( le pensioni di reversibilita', ed alla composizione del nucleo )) (( familiare esistente all'atto della riliquidazione. )) 9-sexies. (( In deroga a quanto previsto dai commi 9-bis, )) 9-ter e 9-quater (( la riliquidazione dei trattamenti )) (( pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS )) (( non puo' in ogni caso determinare un incremento della pensione )) (( inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili )) (( per i titolari di pensione che hanno esplicato attivita' )) (( lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) )) (( al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto )) (( legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. )) (( 708, e successive modificazioni (d). Detti incrementi )) (( hanno effetto dal 1 gennaio 1990. )) (( 10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le )) (( disposizioni del presente articolo sono soggetti alla )) (( disciplina della perequazione automatica dalla prima )) (( perequazione successiva al 1 gennaio 1990. Gli aumenti di cui )) (( al presente articolo attribuiti successivamente al 1 gennaio )) (( 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione )) (( automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla )) (( loro attribuzione. )) 10-bis. (( Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente )) (( articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo )) 23-sexies (( del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. )) (( 485 (e). )) (( 10-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente )) (( articolo non puo' in ogni caso derivare un aumento complessivo )) (( mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore )) (( a lire 800.000. ))
(a) Il testo dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 (Attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza compresa nel periodo dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, e' fissato in: a) L. 13.157.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971; b) L. 13.725.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972; c) L. 14.419.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973; d) L. 15.716.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974; e) L. 17.593.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975; f) L. 18.918.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976; g) L. 20.066.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977; h) L. 22.178.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978; i) L. 23.113.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979; l) L. 24.235.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980; m) L. 26.035.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981; n) L. 27.705.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982; o) L. 29.457.000, per le pensioni avente decorrenza compresa nell'anno 1983; p) L. 30.321.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984. 2. Per le pensioni di cui al comma 1 si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione. 3. La differenza fra l'importo determinato in base ai commi 1 e 2, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, con assorbimento di quanto eventualmente corrisposto a norma dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e l'importo della pensione effettivamente percepita dall'interessato al momento della domanda viene corrisposta nel limite del 60 per cento del suo ammontare con effetto dal 1 gennaio 1990 o dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, se posteriore al 30 giugno 1990. 4. Le disposizioni predette si applicano anche ai supplementi di pensione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio 1981. 5. Agli effetti di cui al presente articolo per le pensioni di reversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette". (b) Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale e' il seguente: "Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti). - 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie nella misura di lire 30.000 mensili. 2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987. 3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e' soggetta alla disciplina della perequazione automatica. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati. 5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato. 6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo. 7. La maggiorazione di cui al presente articolo e' da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo". (c) L'art. 6 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e' cosi' formulato: "Art. 6 (Benefici per gli ex-combattenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo art. 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili. 2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7bis e 7- ter dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140". (d) Il primo comma dell'art. 3, numeri da 1) a 14), del D.L.C.P.S. n. 708/1947 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), nella stesura vigente, e' cosi' formulato: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalita': 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri". (e) L'art. 23-sexies del D.L. n. 267/1972, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, aggiunto dalla legge di conversione, e' cosi' formulato: "Art. 23-sexies. - Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate. La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1 gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153".