IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
ha istituito la commissione tecnico-scientifica  per  la  valutazione
dei progetti di protezione e risanamento ambientale;
  Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988), che stanzia la  complessiva  somma  di  870  miliardi  per  la
realizzazione   di   un   programma  di  interventi  urgenti  per  la
salvaguardia  ambientale,  demandando   (comma   4)   alla   predetta
commissione   tecnico-scientifica   l'istruttoria   tecnica   per  la
valutazione dei progetti di cui alle lettere a),  b),  e)  e  g)  del
primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal
programma medesimo;
  Vista   la   delibera   in   data   5   agosto  1988  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica   (CIPE),   che
definisce  il  programma  degli interventi e le relative procedure di
finanziamento;
  Considerato  che  tale  delibera  individua  i soggetti abilitati a
proporre le istanze di finanziamento per progetti propri e degli enti
sottoposti alla loro vigilanza o controllo;
  Viste   le  risultanze  dell'istruttoria  tecnica  espletata  dalla
commissione tecnico-scientifica secondo  i  criteri  e  le  modalita'
indicati  dalla  citata  delibera  CIPE  in  relazione ai progetti in
materia di risanamento dei bacini idrografici, indicati in  allegato,
proposti  dalla regione Piemonte e di cui alla sez. II, n. 1, lettera
D2, della stessa delibera;
  Ritenuto   che   la   proposta   di  finanziamento  della  predetta
commissione e' meritevole di approvazione, con le prescrizioni  dalla
stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi;
  Ritenuta altresi' l'esigenza di definire - in conformita' di quanto
previsto al punto 11.5, comma 2, della  piu'  volte  citata  delibera
CIPE  - le attivita' di controllo e di verifica periodica dello stato
di avanzamento lavori e le modalita' per il trasferimento  dei  fondi
ai soggetti titolari degli interventi approvati;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  il  finanziamento  dei  progetti di cui all'allegato
elenco, per l'importo di lire  5.487  milioni,  con  le  prescrizioni
nello stesso elenco contenute.