IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la domanda in data 9 marzo 1989 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la societa', Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attivita' assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 6 dicembre 1990, n. 024116, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 dicembre 1990; Viste le lettere n. 024463 del 27 dicembre 1990, n. 120182 del 10 gennaio 1991 e n. 120672 dell'11 febbraio 1991, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che il consiglio d'amministrazione della Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., ha assunto l'impegno a non procedere nel primo quinquennio di attivita' all'alienazione del pacchetto azionario di controllo della Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a.; Decreta: Art. 1. La societa' Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nel ramo I e V e riassicurative del ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., non potra' procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attivita', del pacchetto azionario di controllo della Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.