IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
 Vista la domanda in data 9 marzo 1989 e le successive integrazioni e
modificazioni con le quali la societa', Bavaria vita -  Compagnia  di
assicurazioni  S.p.a.,  con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione
ad  esercitare,   nel   territorio   della   Repubblica   l'attivita'
assicurativa  nei  rami  I  e V e riassicurativa nel ramo I di cui al
punto A) della tabella allegata alla legge  n.  742  del  22  ottobre
1986, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e
delle relative condizioni di polizza;
  Vista  la  lettera in data 6 dicembre 1990, n. 024116, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 19 dicembre 1990;
  Viste  le  lettere n. 024463 del 27 dicembre 1990, n. 120182 del 10
gennaio 1991  e  n.  120672  dell'11  febbraio  1991,  con  le  quali
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  alla  approvazione  delle  tariffe  e delle condizioni di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
  Considerato  che  il  consiglio  d'amministrazione  della Bavaria -
Compagnia  di  assicurazioni  S.p.a.,  ha  assunto  l'impegno  a  non
procedere  nel  primo  quinquennio  di  attivita' all'alienazione del
pacchetto azionario di controllo della Bavaria vita  -  Compagnia  di
assicurazioni S.p.a.;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con
sede in Roma, e' autorizzata  ad  esercitare,  nel  territorio  della
Repubblica,  l'attivita' assicurativa nel ramo I e V e riassicurative
del ramo I di cui al punto A) della tabella allegata  alla  legge  22
ottobre 1986, n. 742.
  La   Bavaria  -  Compagnia  di  assicurazioni  S.p.a.,  non  potra'
procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio  di  attivita',
del  pacchetto  azionario di controllo della Bavaria vita - Compagnia
di assicurazioni S.p.a., se non previa  autorizzazione  del  Ministro
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,  su  parere
dell'ISVAP.