IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                              PRESIDENTE
             DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
  Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
  Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
  Visto  il decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, con il quale
si e' provveduto all'aggiornamento dei canoni relativi  alle  licenze
d'accesso  ad  impianti distributori di carburanti fissandone i nuovi
criteri e le nuove misure, nonche'  alla  determinazione  del  prezzo
unitario  di  affitto  annuo  dell'area  di  proprieta' dell'A.N.A.S.
necessaria per la realizzazione degli impianti stessi;
  Considerato  che  con  il  suddetto  decreto ministeriale 14 giugno
1965, n. 664, sono stati stabiliti i seguenti elementi per il computo
dei canoni di cui trattasi:
    a) il canone base per i diversi tipi di impianti (art. 2);
    b)  il  coefficiente  relativo  ai  servizi  annessi  ai  singoli
impianti (art. 3);
    c)  il  coefficiente  relativo  all'importanza della strada, alla
distanza degli impianti dai centri abitati  ed  all'importanza  degli
abitati stessi;
  Ritenuta  la  necessita'  oltre  l'opportunita'  e  la convenienza,
atteso il lungo tempo trascorso ed il divario intervenuto nei  valori
monetari,  di  procedere  ad un nuovo aggiornamento dei canoni almeno
sulla base dell'indice ISTAT;
  Considerato  che  il  canone  base  ed  il  primo  coefficiente  di
maggiorazione sono stati fissati in eguale misura per tutte le strade
statali;
   che   per  quanto  riguarda  invece  il  secondo  coefficiente  di
maggiorazione relativo all'importanza  della  strada,  alla  distanza
degli  impianti  dai  centri  abitati ed all'importanza degli abitati
stessi, la sua determinazione avviene caso per caso;
   che,  infatti,  al  citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n.
664, e' stata allegata la tabella B dove e' stato indicato  per  ogni
tratto  di  strada  statale  il  coefficiente di maggiorazione di cui
trattasi;
   che  analogamente  e'  stato disposto per le strade che sono state
statizzate successivamente al decreto ministeriale n.  664/65  e  con
decreti  ministeriali  16  aprile  1973  e  3  agosto 1979 sono stati
approvati,  su  conforme  parere  del  consiglio  di  amministrazione
dell'A.N.A.S.,  altri  due  elenchi di strade statali per le quali e'
stato fissato il coefficiente "B" in argomento;
   che  per  quanto  riguarda  le  strade che sono state classificate
statali successivamente all'emissione del citato decreto ministeriale
3   agosto  1979  occorre  determinare  il  secondo  coefficiente  di
maggiorazione, quello cioe'  relativo  all'importanza  della  strada,
alla  distanza  dai  centri  abitati  ed all'importanza degli abitati
stessi;
   che a tale fine e' stato predisposto l'unito prospetto (tabella B)
nel quale e' indicato  per  ciascun  tronco  delle  strade  di  nuova
classifica il detto coefficiente;
  Ritenuto  che  con il ripetuto decreto ministeriale 3 agosto 1979 i
canoni base, gia' fissati all'art. 2 del citato decreto  ministeriale
14 giugno 1965, n. 664, sono stati aumentati del 100% a decorrere dal
1  gennaio 1979;
   che  attualmente  i predetti canoni, aggiornati soltanto del cento
per cento nel 1979 anziche' con indici ISTAT, risultano assolutamente
inadeguati,  anche  in  relazione  alla successiva svalutazione della
moneta, come gia' sopra accennato;
   che  per  poter  procedere  al  riordino  ed  all'adeguamento  dei
suddetti  canoni  e'  stata  a  suo   tempo   istituita   un'apposita
commissione che ha recentemente concluso i propri lavori;
   che  pertanto  puo'  provvedersi  all'aggiornamento  dei canoni in
parola mediante applicazione del  coefficiente  moltiplicatore  ISTAT
relativo al periodo giugno 1965-novembre 1990 che risulta essere pari
all'11,1006 (prezzi consumo famiglie operai e impiegati);
  Visto   il   parere   espresso  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 13 dicembre 1990 con voto n. 1297;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato l'unito prospetto tabella B con il quale viene fissato
il secondo coefficiente di maggiorazione necessario per determinare i
canoni  relativi  alle  licenze  d'accesso agli impianti distributori
carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione  indicate
nell'elenco medesimo.