IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740; Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, con il quale si e' provveduto all'aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti fissandone i nuovi criteri e le nuove misure, nonche' alla determinazione del prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprieta' dell'A.N.A.S. necessaria per la realizzazione degli impianti stessi; Considerato che con il suddetto decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, sono stati stabiliti i seguenti elementi per il computo dei canoni di cui trattasi: a) il canone base per i diversi tipi di impianti (art. 2); b) il coefficiente relativo ai servizi annessi ai singoli impianti (art. 3); c) il coefficiente relativo all'importanza della strada, alla distanza degli impianti dai centri abitati ed all'importanza degli abitati stessi; Ritenuta la necessita' oltre l'opportunita' e la convenienza, atteso il lungo tempo trascorso ed il divario intervenuto nei valori monetari, di procedere ad un nuovo aggiornamento dei canoni almeno sulla base dell'indice ISTAT; Considerato che il canone base ed il primo coefficiente di maggiorazione sono stati fissati in eguale misura per tutte le strade statali; che per quanto riguarda invece il secondo coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada, alla distanza degli impianti dai centri abitati ed all'importanza degli abitati stessi, la sua determinazione avviene caso per caso; che, infatti, al citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, e' stata allegata la tabella B dove e' stato indicato per ogni tratto di strada statale il coefficiente di maggiorazione di cui trattasi; che analogamente e' stato disposto per le strade che sono state statizzate successivamente al decreto ministeriale n. 664/65 e con decreti ministeriali 16 aprile 1973 e 3 agosto 1979 sono stati approvati, su conforme parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., altri due elenchi di strade statali per le quali e' stato fissato il coefficiente "B" in argomento; che per quanto riguarda le strade che sono state classificate statali successivamente all'emissione del citato decreto ministeriale 3 agosto 1979 occorre determinare il secondo coefficiente di maggiorazione, quello cioe' relativo all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati ed all'importanza degli abitati stessi; che a tale fine e' stato predisposto l'unito prospetto (tabella B) nel quale e' indicato per ciascun tronco delle strade di nuova classifica il detto coefficiente; Ritenuto che con il ripetuto decreto ministeriale 3 agosto 1979 i canoni base, gia' fissati all'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, sono stati aumentati del 100% a decorrere dal 1 gennaio 1979; che attualmente i predetti canoni, aggiornati soltanto del cento per cento nel 1979 anziche' con indici ISTAT, risultano assolutamente inadeguati, anche in relazione alla successiva svalutazione della moneta, come gia' sopra accennato; che per poter procedere al riordino ed all'adeguamento dei suddetti canoni e' stata a suo tempo istituita un'apposita commissione che ha recentemente concluso i propri lavori; che pertanto puo' provvedersi all'aggiornamento dei canoni in parola mediante applicazione del coefficiente moltiplicatore ISTAT relativo al periodo giugno 1965-novembre 1990 che risulta essere pari all'11,1006 (prezzi consumo famiglie operai e impiegati); Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 13 dicembre 1990 con voto n. 1297; Decreta: Art. 1. E' approvato l'unito prospetto tabella B con il quale viene fissato il secondo coefficiente di maggiorazione necessario per determinare i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione indicate nell'elenco medesimo.