IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 983. Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Vista la propria ordinanza n. 1471/FPC del 28 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988, relativa alla nomina di un commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali stivati sulla M/n Zanoobia ormeggiata nel porto di Massa Carrara; Vista la propria ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990, concernente ulteriori disposizioni relative al finanziamento delle spese ed alla gestione degli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi provenienti dall'estero; Visto che con quest'ultima ordinanza e' stata disposta, all'art. 1, la cessazione, a far data dal 1 gennaio 1991, dei poteri straordinari delegati ai commissari ad acta, nominati con le ordinanze n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988, n. 1557/FPC del 16 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988, n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988, n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1988, n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1989, n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1989 e n. 1779/FPC dell'11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1989; Vista la nota n. 132 del 10 dicembre 1990 con la quale il commissario ad acta, delegato con l'ordinanza n. 1471 citata al compimento delle operazioni di smaltimento dei residui industriali trasportati dalla M/n Zanoobia, ha rappresentato l'opportunita' di prevedere una gestione stralcio di almeno due mesi, oltre il 31 dicembre 1990, durante i quali, avvalendosi dei soli poteri ordinari, poter concludere tutti gli adempimenti inerenti le funzioni previste per il funzionario delegato e poter ottemperare, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2037 citata; Visto il parere favorevole espresso dal proprio ufficio legislativo, contenuto nella nota n. 06225 U.L./MIN. 6/65 del 2 febbraio 1991; Visto il parere favorevole espresso dal proprio servizio bilancio e contenuto nella nota n. R.I./163/B1 del 24 gennaio 1991; Considerato che alla data del 31 dicembre 1990 sono scadute le procedure straordinarie delegate ai commissari ad acta con le ordinanze sopra citate; Ritenuto, quindi, che la gestione stralcio richiesta e' effettivamente necessaria per consentire al commissario ad acta istante di curare gli aspetti ordinari, afferenti le operazioni di smaltimento ed, in particolare, di trattare e concludere le pratiche di carattere amministrativo e contabile; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. A far data dal 1 gennaio 1991 e' data facolta' al commissario ad acta ammiraglio Giuseppe Francese di continuare, avvalendosi dei soli poteri ordinari, l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili relativi allo smaltimento dei residui industriali trasportati dalla M/n Zanoobia.