IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 983.
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1471/FPC  del  28  maggio  1988,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  127  del  1   giugno  1988,
relativa  alla  nomina  di  un  commissario ad acta per il compimento
delle operazioni di verifica e smaltimento  dei  residui  industriali
stivati sulla M/n Zanoobia ormeggiata nel porto di Massa Carrara;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  2037/FPC  del  3  novembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  264  del  12  novembre  1990,
concernente  ulteriori  disposizioni  relative al finanziamento delle
spese ed alla gestione degli interventi finalizzati allo  smaltimento
dei  rifiuti  industriali  tossici  trasportati  da  navi provenienti
dall'estero;
  Visto che con quest'ultima ordinanza e' stata disposta, all'art. 1,
la  cessazione,  a  far  data  dal  1   gennaio  1991,   dei   poteri
straordinari   delegati  ai  commissari  ad  acta,  nominati  con  le
ordinanze n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  127  del  1  giugno 1988, n. 1557/FPC del 16 settembre
1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  220  del  19  settembre
1988,  n.  1558/FPC  del 16 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988, n.  1574/FPC  dell'8  ottobre
1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1988,
n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n.   32  dell'8  febbraio  1989,  n.  1764/FPC  dell'8  luglio  1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio  1989  e  n.
1779/FPC  dell'11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
197 del 24 agosto 1989;
  Vista  la  nota  n.  132  del  10  dicembre  1990  con  la quale il
commissario ad acta, delegato  con  l'ordinanza  n.  1471  citata  al
compimento  delle  operazioni  di smaltimento dei residui industriali
trasportati dalla M/n Zanoobia, ha  rappresentato  l'opportunita'  di
prevedere  una  gestione  stralcio  di  almeno  due mesi, oltre il 31
dicembre 1990, durante i quali, avvalendosi dei soli poteri ordinari,
poter  concludere tutti gli adempimenti inerenti le funzioni previste
per il funzionario delegato e poter ottemperare, in particolare, alla
disposizione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2037 citata;
  Visto   il   parere   favorevole   espresso   dal  proprio  ufficio
legislativo, contenuto nella nota  n.  06225  U.L./MIN.  6/65  del  2
febbraio 1991;
  Visto il parere favorevole espresso dal proprio servizio bilancio e
contenuto nella nota n. R.I./163/B1 del 24 gennaio 1991;
  Considerato  che  alla  data  del  31 dicembre 1990 sono scadute le
procedure  straordinarie  delegate  ai  commissari  ad  acta  con  le
ordinanze sopra citate;
  Ritenuto,   quindi,   che   la   gestione   stralcio  richiesta  e'
effettivamente necessaria  per  consentire  al  commissario  ad  acta
istante  di  curare  gli aspetti ordinari, afferenti le operazioni di
smaltimento ed, in particolare, di trattare e concludere le  pratiche
di carattere amministrativo e contabile;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  A  far  data dal 1  gennaio 1991 e' data facolta' al commissario ad
acta ammiraglio Giuseppe Francese di continuare, avvalendosi dei soli
poteri  ordinari,  l'espletamento  degli adempimenti amministrativi e
contabili  relativi  allo   smaltimento   dei   residui   industriali
trasportati dalla M/n Zanoobia.