IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  20  marzo  1968  con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
"Torgiano"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il  proprio  decreto 27 ottobre 1978 con il quale sono state
apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei  vini  a
denominazione  di origine controllata "Torgiano" ed in particolare e'
stata introdotta la tipologia di vino rosso "Riserva";
  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930,  intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Torgiano" rosso, corredata  dal  parere  del
comitato regionale dell'agricoltura dell'Umbria;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia del
vino  "Torgiano"  rosso  "Riserva"  e   la   relativa   proposta   di
disciplinare   di   produzione,  formulata  dal  comitato  stesso,  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1989, n. 219;
  Viste  le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
del disciplinare di produzione sopracitato;
  Considerato  che  il  vino  a  denominazione di origine controllata
"Torgiano" rosso "Riserva"  possiede  il  requisito  del  particolare
pregio  di  cui  all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e
che sussistono per esso le  condizioni  richieste  per  il  passaggio
della   sua   denominazione   di   origine   dalla   categoria  delle
denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni  di
origine controllata e garantita;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di origine controllata del vino "Torgiano" rosso
"Riserva" di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre   1978   e'   riconosciuta   come  denominazione  di  origine
controllata e garantita ed e' approvato nel  testo  annesso,  vistato
dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di origine controllata e garantita "Torgiano" e'
riservata al vino  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti  nel  disciplinare  di produzione di cui al primo comma del
presente articolo, le cui norme entrano i vigore il 1  novembre 1990.